Inammissibile l’appello privo di elezione di domicilio (Cass. pen. Sez. IV n. 33699 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella vigenza dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen., introdotti dall’art. 33 del d.lgs. n. 150 del 2022, l’appello proposto dal difensore è inammissibile se non depositato unitamente alla dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Il regime applicabile è quello vigente al momento della proposizione dell’impugnazione, non rilevando il principio di retroattività della disciplina più favorevole, poiché si tratta di disposizioni di natura processuale. L’onere può essere assolto anche mediante richiamo, nell’atto, a una precedente dichiarazione o elezione, purché il riferimento sia chiaro, specifico e inequivoco. La mera indicazione della nomina del difensore non è sufficiente, restando irrilevante che la notifica sia stata comunque eseguita.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata in primo grado dal Tribunale di La Spezia per il reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada. Proposto appello, la Corte di appello di Genova, con sentenza del 28 gennaio 2025, lo ha dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., non essendo stata depositata né richiamata, con l’impugnazione, la dichiarazione o elezione di domicilio.
Avverso tale decisione la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che l’atto conteneva comunque un’indicazione riferita all’attività del difensore, idonea a consentire la notifica, e formulando un secondo motivo di merito.
La Motivazione della Corte
La Sezione IV muove dalla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, che impone il deposito, a pena di inammissibilità, della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all’atto di impugnazione. Poiché la questione attiene all’originaria ammissibilità del gravame, si applica il testo vigente al momento della sua proposizione, e non il principio di retroattività della disposizione più favorevole, valido per le norme sostanziali.
Il riferimento è necessario perché, dopo la proposizione dell’appello, la legge n. 114 del 2024 ha abrogato il comma 1-bis e ridotto gli adempimenti del comma 1-ter. Manca però una norma transitoria: le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi introdotti dal d.lgs. n. 150 del 2022 restano quindi valutate secondo tali disposizioni.
La conclusione è confermata dai principi affermati dalle Sezioni Unite n. 138080 del 24/10/2024. Da esse si ricava che l’onere può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, purché ciò consenta l’immediata e inequivoca individuazione del luogo della notificazione.
Nel caso concreto, l’indicazione del difensore “come risultante dagli atti” non integra quel richiamo chiaro e specifico. La mera nomina del difensore è estranea alla previsione normativa e insufficiente allo scopo, restando irrilevante che l’elezione precedente sia stata poi rinvenuta e che il decreto di citazione sia stato comunque notificato.
Quanto al profilo costituzionale, la Corte richiama Sez. 6 n. 3365 del 2023 e Sez. 4 n. 43718 del 2023: i commi censurati non limitano il potere di impugnazione dell’imputato, ma regolano le modalità della concorrente e accessoria facoltà del difensore, senza ledere gli artt. 24, 27 e 111 Cost. Il secondo motivo resta assorbito. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e a tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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