Lavori pubblica utilità per guida in stato ebbrezza con mancata opposizione (Cass. pen. Sez. IV n. 33700 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, è sufficiente la mancata opposizione dell’imputato, non essendo in alcun modo necessaria la sua espressa adesione. Il criterio di ragguaglio tra sanzione irrogata e ore di lavoro è fissato direttamente dalla legge, con la conseguenza che la determinazione della durata non richiede autonoma motivazione. Il limite delle otto ore giornaliere di prestazione è previsto dalla norma e non integra un aggravio che debba essere giustificato dal giudice. Una volta ritualmente opposto, il decreto penale di condanna perde la sua natura di condanna anticipata e introduce un giudizio autonomo, nel quale il giudice può applicare una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto.
Il Fatto
Con sentenza emessa in esito al giudizio abbreviato, il G.I.P. del Tribunale di Milano ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, condannandolo a un mese e quindici giorni di arresto ed euro 1.500 di ammenda. La pena è stata quindi sostituita, ai sensi del comma 9-bis della medesima disposizione, con i lavori di pubblica utilità per 102 ore, pari a 51 giorni, senza limiti di orario salvo quello inderogabile delle otto ore giornaliere.
Avverso il provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., lamentando da un lato il difetto di motivazione sull’obbligo delle otto ore giornaliere, dall’altro la necessità di una specifica richiesta ai fini della sostituzione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile, in parte perché aspecifico e in parte perché proposto per motivi manifestamente infondati. La Corte ricostruisce anzitutto il meccanismo della sostituzione: il Tribunale, su richiesta dell’imputato, ha applicato il criterio di ragguaglio del comma 9-bis dell’art. 186 cod. strada, che in deroga all’art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 prevede una durata del lavoro corrispondente alla sanzione detentiva irrogata e alla conversione della pena pecuniaria, ragguagliando 250 euro a un giorno di lavoro.
Quanto alla durata giornaliera, la sentenza impugnata ha correttamente richiamato il limite delle otto ore previsto dal comma 4 dell’art. 54 del citato decreto, cui corrisponde l’analoga previsione del comma 2 dell’art. 56-bis legge 24 novembre 1981, n. 689. Si tratta dunque di un limite legale, che non richiede specifica motivazione: la doglianza sul difetto assoluto di motivazione è perciò manifestamente infondata.
La Corte respinge anche il profilo dell’aggravio rispetto al decreto opposto. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. III n. 20261 del 18.03.2014, Rv. 259648), ribadisce che il decreto penale di condanna, una volta opposto, perde la natura di condanna anticipata e produce il solo effetto di introdurre un giudizio autonomo in contraddittorio, in cui il giudice non verifica la fondatezza del decreto ma accerta i fatti contestati (Sez. IV n. 12358 del 19.02.2020, Rv. 278918). Ne consegue che, ai sensi dell’art. 464, comma 4, cod. proc. pen., il giudice può applicare una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto. La doglianza è inoltre aspecifica, non indicando le ragioni concrete che avrebbero dovuto orientare verso un trattamento più favorevole.
Quanto al secondo motivo, la Corte sottolinea che per espressa previsione normativa la sostituzione può essere disposta se non vi è opposizione da parte dell’imputato. È sufficiente la mancata opposizione e non è richiesta alcuna espressa adesione (Sez. IV n. 24295 del 17.04.2025, non mass.; Sez. I n. 58485 del 10.10.2018, Rv. 274882).
Da ultimo, esclusa l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità secondo i criteri della Corte cost. n. 186 del 2000, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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