Appello amministrativo, necessarie specifiche censure alla sentenza impugnata (Cons. Stato n. 5934 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’appello al giudice amministrativo, pur essendo mezzo di impugnazione a critica libera, non esonera la parte appellante dall’onere di dedurre specifiche censure avverso i capi della sentenza di primo grado. La mera riproposizione dei motivi di ricorso di primo grado, priva di motivate critiche alla decisione impugnata, è inammissibile per difetto di specificità, in virtù del rinvio interno che estende al giudizio di appello la prescrizione dell’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. e la relativa sanzione del comma 2. Nei giudizi aventi ad oggetto la tutela di beni paesaggistici vincolati, il privato non proprietario difetta di legittimazione a far valere l’interesse alla conservazione del bene, rimesso dalla legge all’ente competente. Il giudice amministrativo non può sindacare il merito amministrativo delle valutazioni tecniche e discrezionali espresse in materia paesaggistica, salvo i vizi di manifesta irragionevolezza e illogicità.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato davanti al TAR Basilicata l’autorizzazione unica rilasciata in favore di una società per la costruzione di un impianto eolico, con contestuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio su un’area di sua proprietà e dichiarazione di pubblica utilità. Con successivi motivi aggiunti ha impugnato il decreto di occupazione d’urgenza e gli avvisi di immissione in possesso, poi il rinnovo del medesimo decreto.

Il TAR ha respinto il ricorso principale, dichiarato improcedibile il primo ricorso per motivi aggiunti e respinto il secondo. La ricorrente ha proposto appello, lamentando tra l’altro il difetto di legittimazione riconosciutole in primo grado in ordine alle censure di tutela paesaggistica del tratturo e il vizio di omessa pronuncia.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’impugnazione. Sul primo motivo, il Collegio condivide la statuizione di inammissibilità riferita non all’intero ricorso, ma alle sole censure del terzo e quarto motivo, le quali — come ammesso dalla stessa appellante — investono la violazione della normativa a presidio di un bene vincolato, la cui tutela è rimessa alla Soprintendenza. Manca dunque la legittimazione a far valere un interesse non proprio.

Il nucleo argomentativo riguarda l’ammissibilità dell’appello. La Corte richiama l’art. 91 cod. proc. amm. e la natura a critica libera del mezzo, ma ribadisce che esso non esonera dalla indicazione di specifiche censure ex art. 101 cod. proc. amm., in coerenza con l’effetto devolutivo e con i limiti oggettivi segnati dai motivi. Richiama Cons. Stato, sez. V, n. 6820 del 2022 e Cons. Stato, sez. V, n. 3715 del 2020: non basta la mera riproposizione dei motivi di primo grado, occorrendo motivate critiche alla sentenza che li ha respinti.

Il Collegio estende quindi al giudizio di appello, per il rinvio dell’art. 38 cod. proc. amm., il disposto dell’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm., che impone i motivi specifici a pena di inammissibilità ex comma 2. Nel caso concreto, le censure sulla partecipazione procedimentale, sull’incompetenza e sulla localizzazione si risolvono in generiche doglianze o in rinvii interni all’atto, senza attacco ai capi di sentenza.

Sul merito paesaggistico, la Corte esclude il vizio di omessa pronuncia, atteso che il primo giudice si è espresso sui motivi terzo e quarto. Le valutazioni della Soprintendenza non sono affette da manifesta irragionevolezza o illogicità, unici vizi sindacabili in materia connotata da ampia discrezionalità. Le prescrizioni del parere — ripristino del sedime, presenza di un archeologo, sospensione in caso di rinvenimenti — tutelano adeguatamente il bene.

Infine, sull’occupazione d’urgenza, la Corte ritiene infondata la censura: sussistendo le ragioni di urgenza, l’amministrazione può adottare un nuovo provvedimento ex art. 22-bis t.u. espropri, senza che la mancata esecuzione del precedente decreto assuma carattere preclusivo. Il termine trimestrale rileva solo ai fini dell’immissione in possesso. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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