Onere della prova sulla data dell’abuso e diniego di condono (Cons. Stato n. 5946 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio e paesaggistico, l’onere di provare la data di realizzazione del manufatto abusivo grava su chi ha commesso l’abuso, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., e può essere assolto solo mediante elementi concreti e inconfutabili, non surrogabili da una mera autodichiarazione dell’interessato priva di riscontro oggettivo. Solo la deduzione di concreti elementi di riscontro trasferisce in capo all’amministrazione l’onere della prova contraria. Il diniego di sanatoria, implicando una verifica di carattere vincolato, deve indicare le disposizioni ostative in modo da consentire all’interessato di comprendere gli impedimenti, ma non richiede una valutazione di merito quando il vincolo operi in via automatica. Il divieto di nova in appello ex art. 104 c.p.a. opera solo nei confronti dell’originario ricorrente e non delle altre parti.

Il Fatto

Il Ministero della cultura impugna la sentenza con cui il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, ha accolto il ricorso di una società avverso il diniego di autorizzazione paesaggistica richiesta in via postuma ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004, in relazione a un’istanza di condono presentata ai sensi della legge n. 47/1985 per un’unità abitativa a uso turistico-ricettivo edificata senza titolo in area vincolata.

Il diniego era stato adottato dall’Unione dei Comuni sulla base del parere negativo della Soprintendenza. Il TAR aveva ravvisato la violazione dell’art. 51 l.r. Puglia n. 56/1980 e il difetto di motivazione, ritenendo provata la realizzazione delle opere in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge regionale attraverso una dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale e la relazione tecnica allegata alla domanda di condono.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità per violazione del divieto di nova in appello. Il Consiglio di Stato richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’art. 104, comma 1, c.p.a. si applica solo all’originario ricorrente, non alle altre parti del processo, le quali potrebbero non essersi costituite nel grado precedente.

Nel merito, la Corte rileva che la società, nel ricorso introduttivo, non aveva dedotto l’epoca anteriore di realizzazione dell’intervento, questione introdotta solo con il deposito della dichiarazione sostitutiva e della memoria in prossimità dell’udienza. Il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevarne l’inammissibilità per scadenza dei termini di cui agli artt. 29 e 43 c.p.a.

Superando tale profilo, il Collegio esclude comunque l’idoneità probatoria della dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della società. Richiamando l’orientamento secondo cui grava sull’autore dell’abuso l’onere della prova della data di ultimazione, ribadisce che l’autodichiarazione non suffragata sul piano oggettivo non può surrogare gli inconfutabili atti o documenti richiesti. Il rinvenimento, nel quadro “F” della domanda di condono, dell’indicazione dell’anno 1982 come ultimazione del manufatto si pone in diretto contrasto con l’anno 1978 dichiarato successivamente.

Quanto alla relazione tecnica, la Corte osserva che essa non attesta una data specifica, evocando genericamente gli “anni successivi” al 1974, e che la prova non può essere fornita rinviando a relazioni in assenza di riscontri oggettivi. Le immagini aerofotografiche richiamate nell’appello non risultano depositate.

Infine, il Collegio esclude il difetto di motivazione del provvedimento della Soprintendenza, che consente di ricostruire le premesse e l’iter logico seguito, richiamando il contrasto con le valenze paesistiche del contesto costiero. L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza e rigetto del ricorso di primo grado, con condanna della società alla refusione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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