Archiviazione penale e sanzione disciplinare militare: autonomia della valutazione (Cons. Stato n. 3514 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esistenza di un decreto di archiviazione penale non preclude all’Amministrazione militare l’avvio del procedimento disciplinare di stato, nel quale i fatti già oggetto di indagine sono valutati autonomamente e possono fondare la sanzione, salva la prova contraria a carico dell’incolpato. Il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio non opera nei procedimenti disciplinari di stato, dove l’Amministrazione svolge valutazioni diverse e su presupposti distinti. La valutazione della gravità dei fatti e la scelta della sanzione costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche. Il deferimento alla seconda Commissione di disciplina, disposto per gravi ragioni di opportunità ai sensi dell’art. 1389, lett. b), d.lgs. n. 66/2010, non avvia un nuovo procedimento ma integra una fase eventuale dell’unico procedimento già instaurato.

Il Fatto

Un appartenente al Corpo della Guardia di finanza, in congedo, impugna davanti al TAR Lombardia la determina del Comando generale del 22 settembre 2020 con cui gli è stata irrogata la sanzione della perdita del grado per rimozione. Gli si addebita di aver percepito con cadenza mensile somme di denaro da contrabbandieri operanti nell’area varesina, per agevolare il passaggio fraudolento della merce attraverso il confine.

Per quei fatti era stato avviato un procedimento penale, concluso con decreto di archiviazione perché i reati erano prescritti e perché non erano emersi elementi utili per l’esercizio dell’azione penale. Acquisiti gli atti dell’indagine, l’Amministrazione contestava gli addebiti; la prima Commissione di disciplina lo giudicava meritevole di conservare il grado, ma l’Autorità, per gravi ragioni di opportunità, nominava una seconda Commissione che esprimeva giudizio contrario. Il TAR respingeva il ricorso e l’interessato appella.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio rileva che non sono stati impugnati i capi della sentenza relativi all’omessa valutazione dei precedenti di carriera e alla disparità di trattamento, sui quali si è formato il giudicato. Accoglie poi l’eccezione dell’Amministrazione di inammissibilità del primo motivo, nella parte in cui deduce la violazione dell’art. 1393 cod. ord. mil. e del ne bis in idem: censure non proposte con il ricorso di primo grado e prospettate solo nella memoria conclusiva, con violazione dell’art. 104 c.p.a.

Nel merito, il Consiglio di Stato richiama ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. il proprio precedente n. 8948 del 2025, che in revocazione ha respinto l’appello di identico tenore di altro commilitone coinvolto nella stessa vicenda. Da quel percorso ricava che il decreto di archiviazione non preclude il procedimento disciplinare, che gli elementi istruttori penali sono idonei a sostenere la condanna disciplinare e che la gravità dei fatti è valutazione discrezionale, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o travisamento.

Il Collegio esamina la richiesta di archiviazione, dalla quale emerge che i rapporti con pluripregiudicati e contrabbandieri erano desunti da dichiarazioni confessorie e testimonianze, mentre l’insufficienza probatoria riguardava l’esercizio dell’azione penale. La corposa relazione dell’Ufficiale inquirente, richiamata nel provvedimento finale, contiene l’analitico esame della documentazione penale e la valutazione degli elementi giustificativi dell’incolpato, sì che l’assunto difensivo risulta smentito per tabulas. L’Amministrazione non è tenuta a controbattere ogni argomentazione, potendo valutare globalmente le deduzioni difensive.

Quanto alla proporzionalità, la sanzione espulsiva è unica e indivisibile, insuscettibile di gradazione: le condotte ledono i doveri di correttezza, lealtà e rettitudine, il prestigio del Corpo e il rapporto fiduciario con l’Amministrazione, donde l’esclusione dell’eccesso di potere. I precedenti invocati dall’appellante non sono utilmente richiamabili, avendo a oggetto fattispecie diverse quanto a motivazione e a riapertura del procedimento. L’appello è respinto, con condanna alle spese liquidate in euro 2.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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