Area boscata esclusa dal calcolo cubatura e annullamento permesso costruire (TAR Lazio n. 702 del 05.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La superficie ricompresa nell’area boscata individuata dal PTPR non concorre al calcolo della cubatura costruibile fuori di essa né alla determinazione del lotto minimo, ai sensi dell’art. 39, comma 9, del PTPR. Il permesso di costruire che computi tale superficie è pertanto illegittimo per eccesso di volumetria assentita. L’autorizzazione paesaggistica resta invece necessaria solo per gli interventi di recupero o trasformazione che incidano direttamente sull’area boscata, non per la costruzione che su di essa non si estenda. La qualificazione boschiva non può essere superata da valutazioni ufficiose dell’ente, ma solo dalla certificazione comunale prevista dall’art. 39, comma 5, del PTPR.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un immobile confinante, impugnavano il permesso di costruire n. 6/2022 rilasciato dal Comune di Latina in favore di una società per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato a sei unità abitative, con box interrati, su un lotto ricadente nel piano particolareggiato “R2”.

Deducevano la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica, la violazione delle norme del PTPR sugli ambiti di paesaggio, l’erroneo calcolo della volumetria per inclusione dell’area boscata e il mancato rispetto delle distanze fra costruzioni. Chiedevano anche il risarcimento del danno. Il Comune e la controinteressata eccepivano tardività e carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse: dal ricorso emergono l’abnorme volumetria, l’eccessiva prossimità e la compromissione della visuale e del corridoio verde pertinenziale. Tali profili attualizzano l’interesse ad agire in via autonoma rispetto alla vicinitas.

Sulla tardività, il Tribunale distingue nettamente. Per i titoli edilizi non rilevano né la pubblicazione all’albo pretorio né il cartello di cantiere, che integrano mera conoscibilità e non piena conoscenza. Poiché non era in contestazione l’an della costruibilità, lo scavo e l’avvio dei lavori non disvelavano l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica. Quanto alla volumetria, lo stato dei lavori fino al 20 febbraio 2023 non era idoneo a rivelare in modo univoco la reale consistenza dell’edificio. È invece irricevibile il motivo sulle distanze: già a dicembre 2022 il posizionamento del pilastro a distanza inferiore a quella pregressa, il calcolo dei 8,60 metri e le fotografie del cantiere rendevano oggettivamente evidente la violazione.

Nel merito, il Collegio accerta che il terreno ricade nell’area boscata, come risulta dal certificato di destinazione urbanistica e dalla Tavola B del PTPR. Per sottrarre la zona a tale qualificazione occorreva la certificazione comunale dell’art. 39, comma 5, del PTPR, non surrogabile da asserzioni difensive né da una verificazione disposta in giudizio, che sopperirebbe a un’attività amministrativa di discrezionalità tecnica. Ciò posto, non era dovuta l’autorizzazione paesaggistica, non avendo l’intervento inciso sull’area boscata. È invece fondato il motivo sulla cubatura: il progetto ha computato l’intera metratura delle particelle, includendo la superficie che l’art. 39, comma 9, del PTPR esclude espressamente dal calcolo. Il vizio inficia in radice il titolo e consente di non esaminare le ulteriori questioni sull’indice edificatorio.

Respinte le censure sugli insediamenti urbani storici: gli immobili ricadono nelle aree urbanizzate del paesaggio degli insediamenti urbani e non sono beni paesaggistici identitari, con conseguente inapplicabilità dell’art. 30 del PTPR e non necessità dell’autorizzazione ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. Il permesso di costruire è annullato; la domanda risarcitoria è respinta per difetto di allegazione dell’an e del quantum; le spese sono compensate per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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