La falsa rappresentazione sullo stato dei luoghi legittima l’autotutela sulla SCIA (TAR Lazio n. 701 del 05.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
E’ legittimo l’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, della SCIA alternativa al permesso di costruire quando il titolo edilizio sia stato formato sulla base di una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi e della consistenza del manufatto preesistente. La divergenza tra la collocazione progettuale dell’immobile e quella del reale sedime, idonea a indurre in errore l’Amministrazione sulla necessità del parere idrogeologico, integra il presupposto dell’autotutela e sostiene un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione del titolo. Il vizio di mancata confutazione delle osservazioni del privato non determina l’annullabilità del provvedimento quando, per identità di ratio rispetto all’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990, l’esito della determinazione finale risulta “a senso unico”.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato al Comune di Ponza una SCIA alternativa al permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione, con ampliamento premiale, di un manufatto asseritamente preesistente al 1967, in forza dell’art. 6 della L.R. Lazio n. 7/2017 sulla rigenerazione urbana. Acquisite l’autorizzazione paesaggistica e quella sismica, il Comune ha comunicato l’efficacia del titolo. A seguito di un sopralluogo dei Carabinieri, l’Amministrazione ha avviato il procedimento di autotutela e, quindi, annullato la SCIA, contestando la falsità delle attestazioni sulla preesistenza e la mancanza del parere PAI, disponendo contestualmente la demolizione delle opere.

Il ricorrente ha impugnato la determinazione e l’ordine di demolizione, lamentando la violazione delle garanzie partecipative, l’assenza dei presupposti dell’autotutela e del relativo interesse pubblico, e ha proposto domanda risarcitoria. Il Comune ha resistito, evidenziando di essere stato indotto in errore dalle attestazioni non rispondenti al reale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi sulla legittimità dell’autotutela. Il presupposto del provvedimento impugnato risiede nella falsa prospettazione e nell’omissione di circostanze sulla consistenza e sulla collocazione dell’immobile. Dalla visura catastale storica e dal sistema S.I.S.T.E.R. non emerge alcun dato planimetrico sul manufatto antecedente all’accatastamento; la documentazione fotografica allegata alla SCIA mostra solo una baracca in lamiera e un muretto in tufo non completato, mentre gli atti asseverati dal proprietario e dal progettista descrivevano un rudere collabente.

La perizia foto-interpretativa di parte non ha offerto elementi decisivi, e i richiami alla relazione tecnica e al tipo mappale sono rimasti privi di riscontro documentale. Il complesso degli elementi ha indotto il TAR a qualificare l’intervento come nuova edificazione in assenza di permesso di costruire, e non come recupero di un manufatto preesistente.

Il Collegio ha poi valorizzato la divergenza tra la collocazione progettuale dell’immobile e il reale sedime, distante circa 3 km: l’opera ricade in zona di attenzione idraulica per pericolo di inondazione ai sensi degli artt. 9 e 27 delle NTA del PAI. Il Comune è stato quindi indotto in errore sulla necessità del parere PAI; irrilevanti le opere di mitigazione, non essendo ancora intervenuta la riqualificazione dell’area. La motivazione sull’interesse pubblico alla rimozione, connessa al pericolo per la pubblica incolumità, è solidamente coerente.

Quanto al primo motivo, di carattere formale, il TAR ha richiamato l’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990, ritenendo la disposizione applicabile anche ai provvedimenti discrezionali. Pur riferendosi testualmente all’omessa comunicazione di avvio, per identità di ratio l’esclusione dell’annullabilità opera anche quando l’Amministrazione non abbia confutato le osservazioni del privato, sempre che emerga l’esito “a senso unico” del provvedimento finale. Il contributo collaborativo del privato, nella specie, non avrebbe potuto mutare l’esito.

Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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