Aree bianche PNRR, il regolamento comunale non può impedire l’installazione 5G (TAR Puglia n. 1468 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 4, comma 7-bis, del d.l. n. 60/2024, convertito dalla legge n. 95/2024, deroga ai regolamenti comunali di cui all’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001: la localizzazione degli impianti del Piano “Italia 5G” nelle aree bianche è disposta sulla base della posizione dei pixel indicati dal bando di gara. Le disposizioni regolamentari comunali e l’esistenza di siti alternativi non sono ostative alla realizzazione dell’impianto. Il diniego di autorizzazione è legittimo solo se il Comune dimostra che il sito prescelto non è inserito nelle aree bianche mappate come idonee alla copertura dei pixel. Le aree alternative proposte dall’ente locale rilevano unicamente se ne sia provata l’equipollenza tecnica, da valutare con metodologia conforme al capitolato di gara.

Il Fatto

La ricorrente, operatore di infrastrutture di telecomunicazione, ha chiesto al SUAP del Comune di Cavallino l’autorizzazione, ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, per una nuova stazione radio base su area censita con codice sito PNRR, nell’ambito del Piano “Italia 5G” per la copertura delle aree a fallimento di mercato. Il Comune ha dapprima formulato il preavviso di rigetto, poi ha negato l’autorizzazione con determina del 21.12.2024, rilevando l’incompletezza documentale segnalata ad ARPA e contestando l’attualità della classificazione dell’area come area bianca.

La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Puglia, sede di Lecce, deducendo la violazione della normativa speciale PNRR e l’illegittimità dei criteri di localizzazione del regolamento comunale. Il Collegio ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 98/2025, disponendo il riesame. Il Comune ha confermato il diniego con provvedimento del 09.04.2025, offrendo due aree alternative. Avverso tale atto la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, contestando l’idoneità tecnica dei siti offerti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il carattere prioritario delle infrastrutture di telecomunicazione, qualificate come opere di pubblica utilità e assimilate alle opere di urbanizzazione primaria dagli artt. 43 e 51 del d.lgs. n. 259/2003. Da tale assimilazione deriva la compatibilità delle installazioni con ogni destinazione urbanistica e il principio di necessaria capillarità della localizzazione, secondo l’indirizzo di Cons. Stato, sez. VI, n. 1200 del 2024.

Il potere regolamentare comunale ex art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 resta ammesso per la tutela di zone sensibili, purché i limiti non siano irragionevoli né impediscano la distribuzione del servizio. Esso non può però tradursi in una misura surrettizia di protezione dall’esposizione elettromagnetica, profilo riservato allo Stato dall’art. 4 della legge n. 36/2001.

Il Collegio sottolinea la portata derogatoria dell’art. 4, comma 7-bis, del d.l. n. 60/2024, che oblitera la potestà regolamentare locale per gli impianti ricadenti nelle aree bianche, individuate secondo i pixel del bando. La norma non elimina il procedimento autorizzativo, ma vincola la localizzazione senza margini di discrezionalità e non subordina l’autorizzazione all’assenza di siti alternativi.

Nel caso concreto, l’area risultava contraddistinta da un pixel nella mappatura del 2021 e dunque qualificabile come zona bianca. L’aggiornamento della mappatura del 2024 è irrilevante per il principio tempus regit actum, poiché il procedimento si è chiuso con il diniego del 21.12.2024. Le misurazioni operate dal Comune non hanno valenza probatoria, non essendo state espletate in contraddittorio né secondo il capitolato tecnico del Piano.

Quanto ai siti alternativi, il Comune non ha dimostrato la loro equipollenza tecnica rispetto all’area prescelta, anche perché non situati nel pixel del bando e misurati con metodologia non conforme. La censura sul deficit documentale è parimenti fondata: i termini per l’integrazione ex art. 44, comma 6, del d.lgs. n. 259/2003 erano decorsi e la planimetria risultava allegata alla relazione tecnica trasmessa ad ARPA e al Comune. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto accolti, con annullamento degli atti impugnati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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