Opposizione a ricorso straordinario: avviso di trasposizione entro il termine perentorio (TAR Puglia n. 1467 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio instaurato a seguito di opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il ricorrente deve, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione, non solo depositare nella segreteria del TAR l’atto di costituzione in giudizio, ma anche notificare alle altre parti l’avviso dell’avvenuto deposito. La notificazione dell’avviso non è adempimento autonomo a tempo indeterminato: essa è soggetta allo stesso termine perentorio previsto dall’art. 48, comma 1, cod. proc. amm., a pena di decadenza. La mancata notificazione nel termine determina l’inammissibilità del ricorso per tardività, restando irrilevante la tempestività del solo deposito. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che contesti la ragionevolezza del termine, in assenza di un punto di riferimento temporale certo per la parte che ha proposto opposizione.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente dell’amministrazione penitenziaria, aveva inizialmente proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso un ordine di servizio del Direttore della Casa Circondariale di Lecce, che disponeva il suo avvicendamento dal posto di addetto alle sale colloqui per avvocati e magistrati.

L’amministrazione statale ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971, con notificazione ricevuta dal ricorrente il 05.04.2024. Il ricorso è stato quindi trasposto in sede giurisdizionale davanti al TAR Puglia con deposito dell’atto di costituzione in giudizio il 04.06.2024. L’avviso di trasposizione alle altre parti è stato però notificato solo il 15.10.2024. L’amministrazione resistente ha eccepito l’inammissibilità del gravame per tardività di tale notificazione rispetto al termine di sessanta giorni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via prioritaria l’eccezione di rito, in applicazione degli artt. 76, comma 4, cod. proc. amm. e 276, comma 2, cod. proc. civ., conformemente all’indirizzo dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato richiamato nel provvedimento.

La questione centrale riguarda l’ambito del termine perentorio previsto dall’art. 48, comma 1, cod. proc. amm.. La norma impone al ricorrente, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione, di depositare l’atto di costituzione in giudizio e di darne avviso mediante notificazione alle altre parti. Il Tribunale osserva che la giurisprudenza amministrativa consolidata, richiamata nel testo, ha chiarito che entrambi gli adempimenti devono avvenire nel termine prescritto.

Il Collegio confuta la lettura secondo cui il termine riguarderebbe solo il deposito, lasciando libera la notificazione dell’avviso. Una simile interpretazione produrrebbe effetti paradossali: la parte che ha proposto opposizione non avrebbe alcun punto di riferimento temporalmente certo per desumere la volontà del ricorrente di insistere nel ricorso giustiziale. Il termine di sessanta giorni è pertanto ritenuto congruo e ragionevole per entrambi gli adempimenti.

Nel caso concreto, il deposito è risultato tempestivo, ma la notificazione dell’avviso è intervenuta oltre i sessanta giorni dalla notificazione dell’opposizione. La contestazione generica della ragionevolezza del termine, formulata solo a verbale in udienza, non è idonea a superare l’eccezione. Ne discende la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e la declaratoria di inammissibilità del ricorso perché tardivo. La regola della soccombenza giustifica la condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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