Serre su area vincolata: superficie utile in senso paesaggistico e autorizzazione postuma (Cons. Stato n. 8155 del 11.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di tutela del paesaggio la nozione di superficie utile di cui all’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 va intesa in senso ampio e finalistico, non limitata agli spazi chiusi o all’aggravio del carico urbanistico, ma riferita all’attitudine dell’opera a modificare stabilmente la conformazione vincolata del territorio. Ne consegue che la sanatoria paesaggistica postuma resta preclusa ogni volta che l’intervento abbia determinato creazione di superficie o volume, anche in assenza della copertura e pure se i titoli edilizi siano stati rilasciati. L’autonomia tra illecito urbanistico-edilizio e illecito paesaggistico impedisce di ritenere il titolo edilizio idoneo a legittimare l’opera sotto il profilo del vincolo. Il parere della Soprintendenza costituisce atto decisorio espressione di discrezionalità tecnico-specialistica, sindacabile solo per difetto di motivazione, illogicità manifesta o errore di fatto conclamato. Il dissenso costruttivo non è invocabile quando, per dimensioni e natura dell’opera, non residuino soluzioni alternative praticabili.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa agricola depositava una SCIA per un impianto serricolo a struttura metallica su un fondo in area agricola, sottoposto a vincolo paesaggistico con provvedimento ministeriale del 1968. Realizzata la sola struttura portante, senza copertura, presentava istanza di autorizzazione paesaggistica per la regolarizzazione dell’opera.
La Soprintendenza comunicava i motivi ostativi e rendeva parere contrario. Il TAR Campania respingeva il ricorso. L’interessato appellava articolando sei motivi, tra cui l’assenza di nuova superficie o volume per mancanza di copertura, la riconducibilità dell’opera agli allegati del d.P.R. n. 31/2017 con termini ridotti, vizi del contraddittorio procedimentale e disparità di trattamento rispetto a serre limitrofe assentite.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla ricostruzione fattuale. La superficie richiamata dalla Soprintendenza è quella dell’intero fondo, mentre la SCIA e la relazione tecnica indicano l’utilizzo del 75% delle particelle, pari a oltre quattro ettari e mezzo. Il Collegio osserva che l’appellante non dimostra la diversa estensione lamentata e che il massivo mutamento dello stato dei luoghi resta comunque riscontrabile.
Sul primo e sul secondo motivo la Corte ritiene irrilevante l’assenza della copertura. La struttura portante in tubolari zincati, predisposta per il montaggio del film plastico, occupa una superficie preparata e utilizzata: la posa di centinaia di tubi su svariati ettari non può non integrare alterazione del bene tutelato. La nozione di superficie utile non mutua i criteri edilizi, ma attiene all’impatto paesaggistico dell’intervento.
Il Collegio ribadisce l’autonomia tra regime edilizio e regime paesaggistico. I titoli edilizi eventualmente rilasciati non legittimano l’opera rispetto al vincolo. Richiama il principio secondo cui l’interesse paesaggistico deve essere valutato espressamente nel bilanciamento con altri interessi pubblici.
Quanto al potere della Soprintendenza, la Corte qualifica il parere come atto decisorio di merito tecnico-discrezionale, sindacabile nei soli limiti del difetto di motivazione, dell’illogicità manifesta e dell’errore di fatto conclamato, esclusi nella specie. Le censure sul contesto e sulla visibilità sono giudicate valutazioni soggettive non condivisibili, risultando la struttura idonea a pregiudicare la percezione paesaggistica dell’area.
Il terzo motivo è respinto: una serra di tali dimensioni non rientra nelle categorie tipizzate dagli allegati del d.P.R. n. 31/2017, che contemplano serre mobili stagionali e interventi di lieve entità. Quanto ai profili procedimentali, la replica succinta alle controdeduzioni non assurge a indice di eccesso di potere, e il riferimento alla percezione visiva era già contenuto nel preavviso di rigetto. Il dissenso costruttivo è dichiarato inapplicabile, non residuando soluzioni alternative per un impianto di oltre quattro ettari. Infine, la disparità di trattamento non può fondarsi su illegittimità commesse in favore di terzi, in ossequio al principio di legalità. L’appello è respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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