Secretazione offerta tecnica: onere di prova del segreto tecnico o commerciale (TAR Lazio n. 11992 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di secretazione dell’offerta tecnica presentata in una procedura di gara ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 36/2023 non può essere accolta sulla base di una mera dichiarazione di riservatezza generica e tautologica. L’operatore economico ha l’onere di comprovare che le informazioni per le quali chiede l’oscuramento costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 98 cod. proprietà industriale, dimostrando che esse presentano caratteri di oggettiva segretezza, hanno valore economico e sono sottoposte a misure di protezione ragionevolmente adeguate. In difetto di tali comprovabili requisiti, nel bilanciamento con il diritto di accesso prevale il principio di trasparenza assoluta delle gare pubbliche.
Il Fatto
La società, partecipante a una gara indetta dalla Regione per l’affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche, impugnava la determinazione con cui la stazione appaltante aveva respinto la sua richiesta di secretazione dell’offerta tecnica. L’Amministrazione aveva ritenuto le dichiarazioni a sostegno dell’istanza ripetitive, generiche e stereotipate, non idonee a dimostrare l’esistenza di un effettivo segreto tecnico o commerciale, disponendo la messa a disposizione dell’offerta agli altri concorrenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso richiamando i principi consolidati in materia, secondo cui la disposizione che consente di sottrarre all’accesso parti dell’offerta va interpretata con criteri rigorosi e restrittivi. L’esclusione dall’accesso costituisce un’eccezione alla regola della trasparenza e le ipotesi sono tipiche e tassative. La riconducibilità delle informazioni al know how aziendale non è di per sé sufficiente: occorre che l’operatore dimostri la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 98 cod. proprietà industriale, ovvero la natura segreta delle informazioni, il loro valore economico e l’adozione di misure di protezione adeguate.
La valutazione dell’Amministrazione è stata ritenuta corretta, poiché la società non aveva individuato in modo chiaro e specifico le informazioni da preservare, né dimostrato il concreto vantaggio competitivo che i concorrenti avrebbero tratto dalla loro divulgazione. La giurisprudenza richiede che l’operatore sia in grado di specificare l’oggetto, la funzione e il collegato vantaggio competitivo della conoscenza che intende mantenere riservata, non potendo limitarsi a un’indimostrata riconducibilità di elementi ordinari dell’offerta al proprio patrimonio aziendale.
Il Tribunale ha precisato che la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere riservata a elaborazioni e studi di carattere specialistico, suscettibili di applicazione in una serie indeterminata di appalti e idonei a differenziare il valore del servizio solo se i concorrenti non ne vengano a conoscenza. Nel caso di specie, gli elementi indicati dalla ricorrente — quali la manutenzione, l’inventario, la formazione, gli orari e il contact center — risultavano ordinari e tipici di qualsiasi offerta, senza che fosse stata allegata l’esistenza di misure interne di protezione come policy o limitazioni di accesso.
Il Collegio ha infine precisato che la disciplina non incide sulla tutela risarcitoria e sulle azioni esperibili in caso di uso improprio delle informazioni da parte dei concorrenti, richiamando gli strumenti dell’art. 2598 c.c. Avendo ritenuto la legittimità dell’operato dell’Amministrazione, ha respinto il ricorso e la conseguente domanda risarcitoria, condannando la società alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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