Certificato importazione bene culturale: onere di prova della legittima provenienza (TAR Lombardia n. 244 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del certificato di avvenuta importazione di un bene di possibile interesse culturale, previsto dall’art. 72 del Codice dei beni culturali, presuppone la prova, a carico dell’istante, che il bene sia pervenuto nel territorio nazionale lecitamente e che la sua originaria uscita dall’Italia sia avvenuta in modo regolare. Il controllo dell’Ufficio esportazione non si esaurisce nel riscontro della documentazione doganale, dovendo verificare l’identità del bene e la sua provenienza per impedire importazioni fittizie di opere già presenti in Italia. È pertanto legittimo il diniego opposto a chi non produca alcun titolo idoneo a ricostruire la cronologia degli spostamenti dell’opera. Il beneficio del regime derogatorio alla territorialità della tutela non può essere richiesto dopo un lasso di tempo ingiustificato dall’ingresso del bene.
Il Fatto
La ricorrente aveva importato dalla Svizzera, per fini di restauro, un’opera scultorea realizzata per la VI edizione della Triennale di Milano e aveva poi chiesto alla Soprintendenza il rilascio del certificato di avvenuta importazione. L’Ufficio esportazione aveva opposto un preavviso di rigetto, chiedendo documentazione sull’originaria esportazione dell’opera in Svizzera, e quindi un diniego definitivo, fondato sul fatto che l’opera era stata realizzata su commissione pubblica in Italia e sulla mancata prova della regolare uscita dal territorio nazionale.
Un’integrazione motivazionale contestava inoltre il mancato rispetto dei termini dell’art. 170 del R.D. n. 363/1913. Respinto il ricorso gerarchico, la ricorrente aveva adito il TAR Lazio, che si era dichiarato incompetente indicando il TAR Lombardia; il giudizio è stato riassunto ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di tardività della memoria dell’amministrazione, depositata nei termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a. Passando al merito, ritiene infondata la tesi secondo cui il ricorso gerarchico avverso il diniego avrebbe richiesto una base normativa speciale nel Codice: il ricorso gerarchico è istituto di carattere generale, disciplinato dal d.P.R. n. 1199/1971, e la decisione che lo respinge ha funzione meramente confermativa del provvedimento di primo grado, che resta l’oggetto del giudizio.
Il nucleo della decisione riguarda la portata dell’art. 72 del Codice. La norma consente di sottrarre temporaneamente il bene al regime di tutela, ma il comma 2 impone che i certificati siano rilasciati sulla base di documentazione idonea a identificare il bene e a comprovarne la provenienza, escludendo atti di notorietà e dichiarazioni sostitutive. Il comma 4 demanda a decreto ministeriale le modalità dell’accertamento; fino alla sua emanazione resta applicabile, per l’art. 130 del Codice, il R.D. n. 363/1913. Il sistema complessivo consegna all’amministrazione il potere di impedire l’elusione del regime di tutela.
La dichiarazione dei dati identificativi non è un mero adempimento burocratico: serve a evitare che, mediante importazioni fittizie, opere mai uscite dall’Italia siano esportate senza controllo. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa sul punto e il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del 9 marzo 2009, che subordina il rilascio alla prova della lecita provenienza e nega che la richiesta possa intervenire dopo un lasso di tempo ingiustificato dall’ingresso. Analogo indirizzo ricava dal D.M. n. 246/2018, di valenza ermeneutica pur non applicabile ratione temporis.
Nel caso concreto l’opera risulta realizzata in Italia, in un contesto espositivo pubblico, e non vi è prova dello spostamento in Svizzera per mano dell’artista: manca il contratto originario di deposito e ogni rinnovo, e il solo documento prodotto attesta un trasferimento del 2007. La ricorrente non ha prodotto alcun titolo che legittimasse l’originaria esportazione. La documentazione doganale non è sufficiente, perché altrimenti resterebbe vano il potere-dovere di controllo dell’Ufficio esportazione. Quanto alla tempistica, la richiesta è stata presentata oltre tre mesi dopo l’importazione, e il Collegio la considera comunque sintomo del mancato rispetto del regime di protezione. Il ricorso è infondato; spese compensate per la complessità della controversia.
Nota della Redazione
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