Illegittimo il diniego di impianti FER fondato sul solo vincolo paesaggistico (TAR Sicilia n. 2892 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata inclusione di un’area tra quelle qualificate come idonee dall’art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. n. 199/2021 non comporta l’automatica declaratoria di inidoneità dell’area di sedime dell’impianto. Il comma 7 della medesima disposizione esclude che le aree non incluse possano essere dichiarate inidonee, in pianificazione o nel singolo procedimento, in ragione della sola mancata inclusione. L’amministrazione può esprimere un giudizio ostativo solo con motivazione specifica, riferita alla concreta relazione tra opera e interesse tutelato. Il mero richiamo al vincolo paesaggistico o a formule generiche di impatto territoriale non è sufficiente. In materia di valutazione degli impatti cumulativi, l’allegato VII alla parte II del d.lgs. n. 152/2006 impone di considerare solo i progetti esistenti e approvati, non quelli in corso di approvazione.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il decreto assessoriale con cui l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per un progetto di impianto eolico da 30 MW, comprensivo delle opere di rete di connessione, insieme al parere istruttorio conclusivo della Commissione Tecnica Specialistica e agli atti presupposti.
Il diniego si fondava sul parere negativo della Soprintendenza, che aveva qualificato l’area come non idonea in ragione della fascia di rispetto rispetto a un vincolo paesaggistico e a vincoli archeologici, oltre che sulla presenza di vincolo idrogeologico e di attraversamento di aree boscate. La ricorrente ha censurato l’interpretazione dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. n. 199/2021, l’effetto cumulo e la carenza istruttoria. Il primo motivo è stato rinunciato all’udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui il parametro delle aree idonee non introduce previsioni automaticamente ostative per le aree non incluse. La stessa giurisprudenza amministrativa citata nel provvedimento afferma che la riserva di procedimento amministrativo consente un bilanciamento in concreto, aderente alla specificità dei luoghi, nel rispetto del principio di massima diffusione degli impianti da fonti rinnovabili.
Di conseguenza, la Soprintendenza ha operato una lettura non corretta della norma, fondando il parere negativo anche sul solo fatto che l’area ricadesse nella fascia di rispetto di un’area tutelata. Il giudizio negativo richiede invece puntuali circostanze afferenti alla situazione concreta e una valutazione della relazione tra opera e interesse culturale o paesaggistico. Non basta un generico riferimento a fattori culturali, turistici e occupazionali, né la valenza ostativa del vincolo boschivo può essere affermata in astratto, dovendosi avere riguardo alla effettiva situazione dei luoghi.
Quanto al vincolo idrogeologico, il profilo è superato dal rilascio del nulla osta dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia. Sul secondo motivo, quindi, il ricorso è accolto.
Il terzo motivo è parimenti fondato: per gli impatti cumulativi non possono valutarsi gli impianti in corso di approvazione o approvati ma non ancora realizzati, poiché l’allegato VII limita la valutazione ai progetti esistenti e/o approvati. Il provvedimento omette inoltre di esplicitare i criteri di priorità e quello cronologico.
È fondato anche l’ultimo motivo, per la carenza di studio sulle modalità di espianto e reimpianto e la mancata attivazione del contraddittorio sul punto. Il quarto motivo resta assorbito, poiché l’idoneità delle localizzazioni alternative presuppone l’accertata impossibilità di realizzare il progetto, questione da riesaminare in esito all’accoglimento. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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