Doppia approvazione del piano attuativo e pubblicazione della variante al piano regolatore (TAR Trentino-Alto Adige n. 266 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La variante al piano attuativo che introduce un nuovo confine di edificabilità in deroga al piano previgente integra una modificazione essenziale del progetto. Essa deve essere approvata e pubblicata già nella fase di adozione, a pena di difetto della doppia deliberazione prevista dall’art. 60 della legge provinciale n. 9/2018. La mancata pubblicazione priva l’interessato della possibilità di presentare osservazioni e determina l’illegittimità della variante. L’interesse pubblico alla pianificazione sussiste anche quando la modifica recepisce le esigenze aziendali di un singolo operatore, perché l’ottimizzazione del comparto produttivo è fine proprio della pianificazione. La questione di costituzionalità della disposizione provinciale che attribuisce alla Giunta comunale la competenza ad approvare le varianti, previo parere unanime della commissione, è manifestamente infondata.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un mappale in zona artigianale, sul quale insiste un edificio costrutto in aderenza a quello della controinteressata. Quest’ultima ha chiesto e ottenuto una variante al piano attuativo del comparto, finalizzata a realizzare un terzo progetto modificato e a chiudere un’area di produzione. La variante istituiva un lotto autonomo in capo alla controinteressata e innalzava l’indice di sfruttamento fondiario dal 60% all’85%.

La ricorrente ha contestato la delibera di approvazione definitiva e gli atti presupposti, deducendo vizi procedimentali, difetto di interesse pubblico, incongruenze documentali e illegittimità costituzionale. Il TAR ha dapprima dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse; il Cons. Stato n. 449/2025 ha annullato quella pronuncia e ha rimesso la causa al primo giudice.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità. Secondo la controinteressata, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare anche il titolo edilizio, perché l’annullamento del piano non travolge automaticamente la concessione. Il richiamo al Cons. Stato n. 5717/2022 non giova: la ricorrente non si duole di un intervento edilizio, ma della misura pianificatoria in sé, e il Cons. Stato n. 449/2025 ha già riconosciuto l’attualità dell’interesse. Seguendo la tesi opposta, l’impugnazione autonoma del piano sarebbe di fatto preclusa.

Nel merito, il primo motivo è fondato. L’art. 60 della legge provinciale n. 9/2018 impone la doppia deliberazione: adozione del progetto, pubblicazione per trenta giorni con facoltà di osservazioni, quindi approvazione definitiva. Nella fase di adozione erano stati resi pubblici solo due elaborati tecnici, dai quali emergevano il nuovo lotto e l’innalzamento dell’indice. Dopo l’approvazione è stato però pubblicato un piano regolatore diverso, recante una linea che segna il confine di edificabilità lungo il mappale della ricorrente. Tale previsione consente l’ampliamento e la sopraelevazione fino al confine e avrebbe dovuto essere approvata e pubblicata in anticipo, per consentire osservazioni tempestive. Il vizio determina l’annullamento degli atti.

Il secondo motivo è in parte infondato. Le esigenze aziendali del privato non esauriscono l’interesse pubblico: la pianificazione del comparto produttivo persegue la funzionalità dell’insediamento e il mantenimento dei livelli occupazionali. È invece fondata la censura sulla divergenza tra testo deliberativo ed elaborati tecnici e sull’assenza di autonoma valenza della rappresentazione delle distanze.

Il terzo motivo non coglie nel segno. La differenza tra superficie catastale e superficie fondiaria deriva dalla definizione dell’art. 2 del d.l.h. n. 24/2020; la discordanza è un mero errore materiale. L’attribuzione della cubatura delle aree pubbliche al solo lotto interessato si giustifica con la limitazione dell’intervento a quel comparto.

La quarta censura resta assorbita. Il Collegio richiama il Cons. Stato n. 9162/2024: la potestà legislativa esclusiva provinciale in materia urbanistica comprende la determinazione degli organi competenti. La commissione non decide la competenza, ma esprime un parere quale presupposto della competenza speciale della Giunta. La questione è manifestamente infondata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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