Titoli di servizio concorso OSS: RSA non equivalgono a case di cura (TAR Puglia n. 136 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico per operatore socio sanitario la valutazione del servizio prestato quale titolo è subordinata alla riconducibilità dell’attività alle strutture tassativamente indicate dalla lex specialis. La nozione di casa di cura privata convenzionata o accreditata non ammette interpretazione estensiva: non comprende le RSA, le cooperative e le strutture socioassistenziali, che erogano prestazioni di ospitalità e assistenza a persone anziane o non autosufficienti e non assistenza ospedaliera in regime di convenzione. L’eventuale equiparazione delle mansioni svolte, o delle modalità di selezione del personale, resta irrilevante, perché il giudizio di conformità alla lex specialis attiene alla natura della struttura e non al contenuto della prestazione lavorativa. L’avviso dell’amministrazione che espliciti i criteri già contenuti nella tabella richiamata dal bando non integra modifica della disciplina concorsuale, ma sua corretta applicazione.

Il Fatto

I ricorrenti avevano partecipato al concorso pubblico regionale per la copertura di n. 2445 posti di operatore socio sanitario, categoria B, livello economico BS, bandito dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia. Impugnavano la determinazione dirigenziale che recepiva la graduatoria generale di merito e la graduatoria finale scomputata delle riserve per gli interni.

Con motivi aggiunti censuravano la successiva determinazione e l’allegata graduatoria di merito. Dopo la prima impugnazione era infatti intervenuta una nuova graduatoria, che rendeva il ricorso introduttivo privo di oggetto. La doglianza centrale riguardava il mancato riconoscimento del servizio prestato presso RSA, cooperative o strutture analoghe, che i ricorrenti ritenevano qualificabili come case di cura convenzionate o accreditate, con conseguente rivendicazione del maggior punteggio per titoli di servizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse: la graduatoria con esso impugnata era stata superata da quella approvata con il provvedimento successivo, oggetto dei motivi aggiunti.

Nel merito il Tribunale ha deciso la controversia ex art. 74 c.p.a., richiamando il precedente conforme di Tar Bari n. 297/2022, reso su questioni analoghe. Ha quindi condiviso l’interpretazione restrittiva dei parametri operata dall’amministrazione resistente.

Il passaggio centrale riguarda la nozione di casa di cura convenzionata/accreditata. Il suo significato era già univoco nel senso di escludere tutti gli enti che, pur accreditati o convenzionati, esulano da tale concetto. Le RSA sono strutture sanitarie residenziali extraospedaliere, gestite da soggetti pubblici o privati, finalizzate a ospitalità, prestazioni assistenziali, recupero funzionale e inserimento sociale di persone con limitazioni fisiche o psichiche che non richiedono ricovero ospedaliero. Le case di cura, invece, erogano assistenza ospedaliera in regime di convenzione. L’equiparazione non è dunque predicabile, per la diversa natura delle prestazioni.

Il Tribunale ha respinto l’argomento secondo cui le mansioni svolte presso le RSA sarebbero identiche a quelle delle case di cura e il personale sarebbe selezionato con criteri severissimi. Ha osservato che l’avviso del 2.4.2020 non ha modificato la lex specialis, limitandosi a esplicitare criteri già contenuti nella tabella richiamata dal bando, escludendo ogni lettura estensiva. La valutazione del servizio presso le sole case di cura è coerente con l’art. 21 del d.P.R. n. 220 del 2001.

I motivi aggiunti sono stati quindi respinti, non essendo riscontrabile alcuna illegittimità nella valutazione dei titoli di servizio. Le spese sono state compensate in ragione della problematicità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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