Autovincolo relativo nelle commissioni e astensione ex art 51 c.p.c (TAR Calabria n. 1535 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La clausola regolamentare che riserva “di norma” la presidenza della commissione di concorso al Segretario Generale o a un dirigente dell’ente configura un autovincolo relativo, e non un obbligo assoluto: l’amministrazione può discostarsene con motivazione congrua, che dia conto delle ragioni organizzative e dell’esigenza di avvalersi di professionalità esterne. I componenti della commissione esaminatrice hanno l’obbligo di astenersi solo al ricorrere delle condizioni tassativamente previste dall’art. 51 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 11 d.P.R. n. 487/1994, senza possibilità di estensione analogica: la mera colleganza accademica o l’appartenenza al medesimo ufficio non integrano causa di incompatibilità in assenza di indicatori di un sodalizio professionale di particolare intensità e sistematicità. Il voto numerico esprime il giudizio tecnico-discrezionale della commissione e contiene in sé la motivazione, ove siano predeterminati criteri di massima, restando sindacabile solo la contraddizione manifesta.
Il Fatto
La ricorrente partecipava al concorso pubblico per un posto di dirigente amministrativo contabile indetto da un Comune e si collocava al settimo posto della graduatoria finale, approvata con determinazione dirigenziale. La prima classificata veniva successivamente assunta in servizio.
La ricorrente impugnava la graduatoria e gli atti presupposti, tra cui la nomina della commissione, deducendo quattro motivi: la composizione dell’organo, per essere stato chiamato alla presidenza un professore universitario anziché un dirigente; l’obbligo di astensione dei commissari per i rapporti accademici e professionali con la vincitrice; il deficit istruttorio nella valutazione dei titoli; talune irregolarità nelle prove. Il Comune e due controinteressati si costituivano, eccependo plurimi profili di inammissibilità e resistendo nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari. Quella di mancata notifica ai membri della commissione è infondata, perché in un giudizio impugnatorio la qualità di parte dipende dall’attribuibilità del provvedimento censurato, nella specie riferibile al solo Comune. Parimenti infondata è l’eccezione di omessa notifica al candidato collocato in posizione deteriore: ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. è sufficiente la notifica ad almeno un controinteressato. Quanto alla prova di resistenza, essa non è richiesta a chi deduca vizi che, se accolti, imporrebbero la riedizione integrale della procedura, come affermato dal Consiglio di Stato n. 2253/2022.
Nel merito, il primo motivo è infondato. L’art. 19, comma 2, del regolamento comunale prevede che la presidenza sia svolta “di norma” dal Segretario Generale o da un dirigente: l’espressione delimita un autovincolo relativo, coerente con il canone di buon andamento, che impone all’ente di motivare la deroga. La determinazione di nomina dà conto dell’esigenza di avvalersi di professionalità esterne per garantire trasparenza, essendo presenti candidati interni all’ente, e richiama l’art. 35, comma 3, lett. e), d.lgs. n. 165/2001. La motivazione non presenta profili di illogicità o sproporzione.
Il secondo motivo è parimenti infondato. I rapporti tra i commissari e la vincitrice, di colleganza accademica e di collaborazione presso un OIV regionale, non rientrano nelle cause tipiche dell’art. 51 cod. proc. civ., non estensibili analogicamente: la giurisprudenza richiede ulteriori indicatori di un sodalizio professionale di particolare intensità (Cons. Stato n. 796/2020). Il Collegio rileva che la vincitrice era membro di supporto, e non componente, dell’OIV, e che l’allegazione documentale copre la sola annualità accademica indicata, difettando la prova di un rapporto attuale e continuativo.
Il terzo motivo è respinto alla luce del principio per cui il voto numerico contiene in sé la motivazione, ove la commissione abbia prefissato criteri di massima (Cons. Stato n. 3235/2024). Il quarto motivo è infondato: il Collegio qualifica le irregolarità dedotte come mere irregolarità non vizianti e, quanto allo slittamento dell’orale della vincitrice, esclude elementi oggettivi di vantaggio. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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