La revoca dell’assegnazione del suolo industriale appartiene al giudice ordinario (TAR Sicilia n. 206 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’amministrazione consortile revoca l’assegnazione di un suolo a scopo industriale per inadempimento del beneficiario agli obblighi imposti dalla legge o dal contratto di cessione, il provvedimento non esprime l’esercizio di un potere autoritativo pubblico, ma il diritto potestativo di recesso nella fase esecutiva del rapporto. Il petitum sostanziale si colloca integralmente a valle della pattuizione e investe la delimitazione del contenuto del rapporto contrattuale. La controversia appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario. Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo è rilevato d’ufficio e prevale su ogni altra questione processuale, compresa la sopravvenuta perdita della capacità di stare in giudizio di una parte. La misura cautelare concessa perde efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

Il Fatto

La società ricorrente impugna la determina n. 38 del 7.12.2022 con cui il Commissario Liquidatore del Consorzio A.S.I. di Messina in liquidazione ha revocato l’assegnazione di un terreno originariamente ceduto a scopo industriale in forza di contratto stipulato nel 1991. Il provvedimento impugnato riguarda la posizione della curatela fallimentare subentrata nella titolarità del rapporto.

Il Consorzio resistente eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, qualificando l’atto come esercizio di un diritto potestativo nella fase esecutiva della cessione. La Sezione, con ordinanza cautelare n. 96 del 23.02.2023, sospende l’efficacia del provvedimento per mantenere la res adhuc integra. Il Consorzio propone quindi regolamento preventivo di giurisdizione e il giudizio viene sospeso ai sensi degli artt. 10 e 79 c.p.a. e art. 367 c.p.c.. Le Sezioni Unite, con ordinanza n. 22569 del 9.08.2024, riconoscono la giurisdizione del giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015, che fissa l’ordine di esame delle questioni processuali: l’accertamento dei presupposti del processo muove dalla giurisdizione, prima della competenza, della capacità delle parti, della ricevibilità e del contraddittorio, e precede le condizioni dell’azione.

Su questa base il Tribunale afferma che la giurisdizione costituisce il primo presupposto del processo amministrativo e che il suo accertamento ha assoluta precedenza rispetto a ogni altra questione. Ne deriva che la richiesta di dichiarare l’interruzione del giudizio per la sopravvenuta perdita della capacità di stare in giudizio del Consorzio, avanzata dalla ricorrente, non può essere esaminata per prima.

Il Collegio si adegua al pronunciamento delle Sezioni Unite, che hanno collocato la revoca nella fase esecutiva del rapporto. La determinazione del Commissario Liquidatore non è espressione di un potere autoritativo, ma del diritto potestativo di recesso per inadempimento degli obblighi contrattuali e legali. Il thema decidendum riguarda il contenuto del rapporto di cessione, materia estranea alla giurisdizione amministrativa.

Conseguentemente il Tribunale dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e indica quale giudice la cognizione spetta al giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11 c.p.a., fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda. Ai sensi del comma 7 della stessa disposizione, la misura cautelare concessa perde efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione.

Il Collegio non dà atto dell’evento interruttivo richiesto dalla ricorrente e compensa le spese in ragione delle peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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