Spese generali modificabili nei giustificativi di anomalia se non imposte (Cons. Stato n. 2213 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è ammessa la modifica delle giustificazioni relative alle singole voci di costo, anche per porre rimedio a originari errori di calcolo o a sottostime e sovrastime, purché rimangano invariati il corrispettivo complessivo e le specifiche voci che la lex specialis impone di indicare. L’immodificabilità dell’offerta economica attiene esclusivamente al corrispettivo richiesto e alle voci che il disciplinare qualifica come essenziali a pena di esclusione. Le spese generali, ove il disciplinare ne consenta persino l’omissione o l’incompleta compilazione, non integrano un elemento essenziale dell’offerta e sono liberamente modulabili in sede di giustificativi. La forbice percentuale prevista dall’art. 31, comma 2, lett. b), all. I.7 d.lgs. n. 36 del 2023 è rivolta alle stazioni appaltanti per il computo metrico estimativo e non assume rilievo autonomo sul giudizio di anomalia.
Il Fatto
La società appellante, seconda classificata nella graduatoria del lotto 2 di una procedura aperta indetta per la stipula di accordi quadro quadriennali di manutenzione della segnaletica autostradale, impugnava davanti al TAR Lazio l’aggiudicazione disposta in favore di un raggruppamento concorrente. Due i motivi: l’illegittima modifica dell’offerta operata dall’aggiudicataria in sede di giustificativi dell’anomalia e la mancata esclusione della stessa per essersi avvalsa di un’impresa partecipante come concorrente autonoma in altro lotto.
Il giudice di primo grado respingeva il ricorso. Quanto al primo profilo, riteneva che la rimodulazione delle spese generali e dell’utile non incidesse sull’impianto essenziale dell’offerta e che l’utile residuo garantisse la sostenibilità economica della proposta. Quanto al secondo, osservava che ciascun lotto costituiva procedura autonoma. Propone appello la seconda classificata, deducendo violazione dell’art. 31 all. I.7 d.lgs. n. 36 del 2023 e modifica dell’offerta economica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il dato documentale: l’aggiudicataria aveva indicato in offerta spese generali per un importo e un utile pari al 10%, per poi ridurli in sede di giustificativi, con un utile percentuale del 5%. La questione giuridica è dunque se tale riduzione integri una modifica dell’offerta con effetto escludente.
La risposta è negativa, e riposa sul tenore del disciplinare. L’art. 18 dello stesso elencava tassativamente gli elementi che la busta economica doveva contenere a pena di esclusione e, con specifico riferimento alle spese generali, precisava che solo la mancata compilazione dei campi relativi alle spese per la sicurezza era sanzionata con l’estromissione, mentre l’incompleta compilazione dei restanti campi non integrava fattispecie espulsiva. La voce, pertanto, poteva essere persino omessa.
Su questa base il Consiglio di Stato richiama la giurisprudenza consolidata: è ammissibile la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, anche per rimediare a originari errori di calcolo (Cons. Stato, Sez. V, n. 1624 del 2023), e in sede di anomalia è pacificamente consentita la progressiva riperimetrazione dei parametri di costo con compensazione delle sottostime e sovrastime, purché l’entità dell’offerta rimanga immutata (Cons. Stato n. 9484 del 2025; n. 6710 del 2025; n. 106 del 2026; n. 746 del 2026). L’immodificabilità attiene al solo corrispettivo complessivo e alle voci che la lex specialis impone di precisare.
Né vale il richiamo all’art. 3.3 del capitolato speciale, che secondo l’appellante fisserebbe l’incidenza delle spese generali indicate in gara. Il Collegio ne individua altra finalità: escludere che l’affidatario possa invocare adeguamenti, indennizzi o ristori per l’incapienza di tale aliquota, assumendosene ogni rischio. La clausola opera sul piano esecutivo, non su quello del contenuto dell’offerta.
Quanto alla forbice tra il 13% e il 17% prevista dall’art. 31, comma 2, lett. b), all. I.7 d.lgs. n. 36 del 2023, la norma è diretta alle stazioni appaltanti per la predisposizione del computo metrico estimativo e non incide sul giudizio sintetico e globale di anomalia, insindacabile salvo manifesta irragionevolezza. Le censure sulla sostenibilità delle singole voci sono infine dichiarate inammissibili, perché non contenute nel ricorso di primo grado. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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