Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 903 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto che decide sulla domanda di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, non opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., acquista natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed efficacia di giudicato. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il termine di sei mesi dalla trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del titolo. In caso di perdurante inottemperanza nomina commissario ad acta, senza riconoscergli compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Lecce, con decreto reso nel procedimento di equa riparazione, aveva accolto la domanda dei ricorrenti e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ciascuno, di una somma a titolo di indennizzo, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e spese con distrazione in favore del difensore.

Il decreto, munito di formula esecutiva e ritualmente notificato, non era stato opposto e non aveva ricevuto esecuzione. I ricorrenti avevano inviato le dichiarazioni sostitutive richieste dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001 e, decorso il termine semestrale senza pagamento, proponevano ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto confermato la regolarità in rito del ricorso. Il decreto di equa riparazione possiede natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata, è stato notificato al Ministero e non è stato opposto; sussiste dunque il presupposto per il giudizio di ottemperanza.

Il TAR ha verificato il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha inoltre accertato l’adempimento degli oneri dichiarativi previsti dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001: i ricorrenti hanno attestato, con dichiarazioni ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare residuo e la modalità di riscossione prescelta.

Risultava altresì decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione delle dichiarazioni senza che il pagamento fosse stato eseguito, come previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001. Su queste basi il Tribunale ha sancito l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto della Corte d’Appello, con pagamento delle somme ivi indicate, se e nella misura in cui tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Il Collegio ha fissato il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per l’adempimento e ha nominato, per il caso di infruttuoso decorso, commissario ad acta il dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni. Ha escluso il compenso specifico in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, richiamando l’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015. Ha infine condannato l’amministrazione alle spese, liquidate in favore del difensore antistatario, e al rimborso delle spese vive accessorie, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e TAR Campania, Napoli, n. 153 del 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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