Arredi e impianti nel sottotetto integrano cambio di destinazione d’uso senza titolo (TAR Toscana n. 1215 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La presenza di arredi stabili, impianto di condizionamento e prese tv in un locale sottotetto, con conseguente trasformazione dello stesso in ambiente destinato alla permanenza continuativa di persone, integra un mutamento di destinazione d’uso del locale in assenza di titolo edilizio. Tale intervento incrementa la superficie complessiva dell’abitazione e non è riconducibile alla nozione di opera amovibile priva di rilevanza edilizia. L’ordinanza di rimessione in pristino che accerta l’abuso è legittima quanto alla sanzione applicata, ove la natura dell’intervento non consenta il ricorso alla sola sanzione pecuniaria. Il difetto di motivazione rispetto alle osservazioni endoprocedimentali non è configurabile quando l’attività amministrativa è vincolata e l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Comune di San Vincenzo con cui l’amministrazione ha ingiunto la rimessione in pristino dello stato dei luoghi in relazione a opere realizzate presso un immobile facente parte del complesso “Castel del Mare”. Il Comune ha contestato la presenza nel sottotetto di arredi, divano, impianto tv e condizionatore, rilevando che i locali, privi dei requisiti igienico-sanitari di abitabilità, risultavano comunque utilizzati come locale di categoria “A”, in contrasto con il Regolamento Edilizio vigente.

La società ha articolato tre motivi: violazione delle regole sulla partecipazione procedimentale, per non aver l’amministrazione tenuto conto delle memorie endoprocedimentali; erroneità della qualificazione dell’intervento, atteso che la predisposizione di arredi nel sottotetto non avrebbe incrementato la superficie edificabile e che gli elementi presenti sarebbero stati amovibili e inidonei a mutare la destinazione d’uso; illegittimità della sanzione demolitoria, dovendosi applicare, al più, il regime della SCIA con sanzione pecuniaria. Il Comune si è costituito resistendo al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, escludendo in via preliminare i dedotti vizi procedurali. L’ordinanza impugnata dà espressamente conto delle osservazioni presentate dalla ricorrente; inoltre lo stato dei luoghi accertato nel sopralluogo e la documentazione fotografica in atti rendono evidente che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, nemmeno a seguito di una più approfondita valutazione delle memorie difensive, trattandosi peraltro di attività vincolata.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto infondate le censure sostanziali. Dalle risultanze del sopralluogo e dal materiale fotografico emerge ictu oculi la realizzazione di un locale abitabile aggiuntivo rispetto a quanto in precedenza assentito, ossia la costruzione nel sottotetto di un bagno, raffigurata negli elaborati allegati alla SCIA in sanatoria. Successivamente, secondo il Collegio, il sottotetto è stato trasformato in un locale destinato alla permanenza continuativa di persone e idoneo all’uso abitativo, in ragione dell’apposizione di arredi e dell’installazione di impianti di condizionamento e prese tv.

Tale assetto ha determinato, per il Tribunale, un incremento della superficie complessiva dell’abitazione e la realizzazione di un inammissibile mutamento di destinazione d’uso del locale senza titolo. La qualificazione degli elementi come amovibili non è stata ritenuta idonea a escludere la rilevanza edilizia degli interventi, poiché il dato decisivo è costituito dalla destinazione funzionale impressa al locale.

Coerentemente, la natura degli abusi accertati ha reso evidente la legittimità dell’ordinanza anche in punto di sanzione, con conseguente infondatezza del terzo motivo. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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