Pergolato tamponato e soppalco abitabile richiedono permesso di costruire (TAR Toscana n. 1214 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il pergolato, per essere qualificato come manufatto edilizio leggero e Amministrativamente irrilevante, deve avere natura ornamentale, struttura di minimo peso, assenza di fondamenta e funzione di sostegno per piante rampicanti. La copertura realizzata con lastre di vetro non retrattili, installate sulla struttura in legno e impermeabili, configura una tettoia stabile e richiede il previo permesso di costruire. Il soppalco non incrementa la superficie utile solo quando costituisce un vano chiuso, privo di finestre e di altezza modesta, non fruibile alle persone. Diversamente, un soppalco di dimensioni non modeste, arredato e destinato alla permanenza di persone, integra un nuovo volume abitabile e necessita del titolo edilizio. Gli interventi così qualificati sono soggetti a ordinanza di rimessione in pristino, che costituisce esercizio di attività vincolata.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un immobile nel complesso denominato Castel del Mare, in San Vincenzo. Il Comune ha adottato l’ordinanza n. 134 del 19 settembre 2022, contestando opere abusive consistenti in una parete divisoria del soppalco, in arredi che consentono la permanenza di persone e nella tamponatura della copertura del pergolato, assimilata a una tettoia.
La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Toscana, lamentando vizi procedurali per mancata considerazione delle memorie endoprocedimentali e vizi sostanziali. In particolare ha sostenuto che la copertura del pergolato era già assentita dal permesso di costruire del 2009, che si trattava di lastre di vetro rimovibili e che il soppalco era oggetto di SCIA del 2019, con opere riconducibili a meri arredi. Ha inoltre contestato l’applicazione della sanzione demolitoria in luogo di quella pecuniaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Sul piano procedurale, l’ordinanza dà espressamente conto delle osservazioni presentate, mentre lo stato dei luoghi accertato in sopralluogo e la documentazione fotografica rendono evidente che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, trattandosi di attività vincolata.
Sulla copertura del pergolato, il TAR richiama il consolidato orientamento secondo cui il pergolato deve essere manufatto ornamentale, di minimo peso, amovibile e privo di fondamenta, destinato a sostenere piante rampicanti (Cons. Stato n. 8475 del 2023; TAR Toscana n. 250 del 2025). La tavola grafica del progetto originario non prova che sia stata assentita una tettoia. Il materiale fotografico e il verbale di sopralluogo mostrano invece una copertura non permeabile, non retrattile, con vetri installati sulla struttura lignea: costruzione solida e robusta, idonea a permanenza prolungata, che richiedeva il previo permesso di costruire.
Sul soppalco, il Collegio richiama il principio per cui il manufatto non incrementa la superficie utile solo se costituisce un vano chiuso, di altezza modesta e non fruibile (Cons. Stato n. 985 del 2017). Serve invece il titolo edilizio quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti incremento delle superfici e maggiore carico urbanistico (Cons. Stato n. 1002 del 2022; Cons. Stato n. 4191 del 2024). Nel caso concreto, gli esiti del sopralluogo evidenziano un nuovo volume calpestabile e abitabile, arredato con letto, armadio, scrivania e divano: il soppalco è asservito alla fruibilità delle persone e non può qualificarsi come locale meramente accessorio.
Poiché gli interventi necessitavano del permesso di costruire, il Collegio dichiara infondato anche il motivo sulla sanzione, confermando la legittimità della rimessione in pristino. Il ricorso è respinto, con condanna della società ricorrente alle spese legali liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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