Operatore del benessere, competenze estetiche non escludono l’indirizzo acconciatura (TAR Calabria n. 343 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La figura professionale dell’operatore del benessere, delineata dall’accordo Stato – Regioni del 1 agosto 2019, ricomprende gli indirizzi dell’erogazione di trattamenti di acconciatura e dell’erogazione dei servizi di trattamento estetico, ponendo competenze tecnico-professionali comuni ai due percorsi. Ne consegue che la presenza, anche rilevante, di ore dedicate al trattamento estetico in un progetto formativo rivolto all’indirizzo acconciatura non integra di per sé causa di inammissibilità dell’offerta, non determinando uno stravolgimento del percorso tale da comprometterne la conformità allo standard. La commissione di valutazione non può quindi escludere la proposta limitandosi a rilevare lo sbilanciamento degli insegnamenti, ma deve scrutinare nel merito il contenuto del progetto e attribuirgli il punteggio adeguato. Il riesame disposto in sede cautelare non implica alcun giudicato sulla spettanza dell’ammissione, esaurendosi nell’obbligo di riesercizio del potere.
Il Fatto
Un’associazione presenta domanda di ammissione a finanziamento per un progetto di offerta formativa relativo alla figura di operatore del benessere, indirizzo erogazione dei trattamenti di acconciatura, nell’ambito di un avviso pubblico regionale che richiede un punteggio minimo di 60/100 e riserva il finanziamento ai primi quattro progetti classificati per la linea interessata. La Regione approva la graduatoria e colloca la domanda tra quelle non ammesse, rilevando che i contenuti e le competenze tecnico-professionali di alcune unità formative non sarebbero conformi al Repertorio Nazionale dell’IeFP, per la presenza, in tutte e tre le annualità, di competenze attinenti all’indirizzo estetico.
L’associazione impugna l’esclusione, sostenendo di aver conseguito un punteggio pari a quello del soggetto collocato al quarto posto. Il TAR accoglie l’istanza cautelare e ordina alla Regione il riesame dell’offerta. La commissione, riconvocata, conferma l’esclusione con un nuovo verbale, recepito in un successivo decreto dirigenziale, ritenendo che le ore destinate al profilo di estetista sottraggano tempo alla formazione necessaria per l’acconciatura. Contro il nuovo provvedimento l’associazione propone motivi aggiunti, deducendo anche la violazione del giudicato cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto improcedibile il ricorso principale, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.: il decreto impugnato è stato superato dal provvedimento adottato all’esito del riesame, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse. Il thema decidendum si concentra quindi sui motivi aggiunti, rivolti alla rinnovata esclusione.
Il nucleo della controversia è la lettura dell’accordo Stato – Regioni del 1 agosto 2019, approvato con decreto interministeriale n. 56 del 7 luglio 2020. Il TAR rileva che la figura dell’operatore del benessere contempla i due indirizzi dell’acconciatura e del trattamento estetico e prevede, per entrambi, una serie di competenze tecnico-professionali definite comuni. Tra le competenze connotanti l’indirizzo di acconciatore figurano, inoltre, procedure e metodiche inerenti prodotti cosmetici e tricologici.
Da questa lettura il Collegio trae la conseguenza che la presenza di ore dedicate al trattamento estetico non può condizionare negativamente l’ammissibilità dell’offerta riferita all’indirizzo acconciatura. I profili comuni ai due percorsi comportano intuitivamente che il progetto contempli aspetti di entrambi, senza che ciò determini uno stravolgimento tale da giustificare l’esclusione. La valutazione della commissione, ridotta a constatare lo sbilanciamento quantitativo, omette così lo scrutinio sostanziale che l’avviso impone.
Il TAR accoglie anche la censura sulla ritenuta insufficienza delle sessanta ore dedicate all’unità formativa «Trattamenti capelli e barba». Osserva il Collegio che tra le competenze connotanti l’indirizzo di acconciatore l’accordo non menziona l’aspetto della barba, con la conseguenza che il rilievo della commissione risulta erroneo nel riferire a quella competenza il parametro di adeguatezza.
È invece respinta la tesi della nullità del nuovo decreto per violazione del giudicato cautelare. L’ordinanza aveva disposto il riesame e non aveva statuito che l’offerta dovesse essere ammessa: il riesercizio del potere non contrasta con quanto impartito. L’esclusione è però illegittima perché contraria al dato normativo dell’accordo: il TAR annulla il decreto e il verbale recepito, con obbligo della Regione di esaminare nel merito l’offerta e attribuirle il punteggio adeguato. Spese compensate per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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