Artato frazionamento e incentivi FER: contatori e data di entrata in esercizio (Cons. Stato n. 4805 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, la potenza di un impianto è costituita dalla somma delle potenze degli impianti alimentati dalla stessa fonte a monte di un unico punto di connessione alla rete. Più impianti nella disponibilità del medesimo produttore, o riconducibili a livello societario a un unico produttore, e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle contigue si considerano un unico impianto, di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti. Il misuratore di scambio fa parte della struttura dell’impianto, poiché è funzionale alla quantificazione degli incentivi. La valutazione della riconducibilità a un unico produttore si effettua con riferimento alla data di entrata in esercizio degli impianti e non a quella di presentazione della domanda di accesso agli incentivi.

Il Fatto

La società appellante aveva stipulato un contratto preliminare per l’acquisto di un impianto eolico di ridotta potenza, sito nel Comune di Tarsia, e aveva chiesto l’accesso ai meccanismi di incentivazione delle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico. Il Gestore dei Servizi Energetici aveva negato l’accesso, rilevando che la società venditrice aveva realizzato altri tre impianti con contatori collocati sulla medesima particella catastale, da considerare un’unica iniziativa imprenditoriale di potenza cumulativa superiore alla soglia per l’accesso diretto agli incentivi. Il diniego era stato confermato in sede di riesame.

Il TAR Lazio, Sezione Terza, aveva respinto il ricorso. La società ha proposto appello, contestando la configurabilità dell’artato frazionamento, l’asserito sindacato sul titolo autorizzatorio comunale, la mancata formazione del silenzio-assenso e il rigetto dell’istanza di autotutela.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 5, comma 2, del d.m. 23 giugno 2016, che individua nella somma delle potenze a monte di un unico punto di connessione il criterio di determinazione della potenza e considera unico impianto quello costituito da più impianti nella disponibilità del medesimo produttore e localizzati sulla stessa particella o su particelle contigue. L’art. 29 del medesimo decreto attribuisce al G.S.E. il potere di accertare gli elementi indicativi di un artato frazionamento, con conseguente rideterminazione della tariffa o decadenza dai benefici.

L’argomento dell’appellante secondo cui i punti di consegna in bassa tensione non andrebbero ricompresi nell’impianto è respinto. L’art. 2 del d.m. 23 giugno 2016 include espressamente i misuratori funzionali alla quantificazione degli incentivi nella nozione di impianto. Il collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. II, n. 7706, n. 7707 e n. 7709 del 2023, nonché Cons. Stato, sez. IV, n. 749 del 2021: il misuratore di scambio rientra nella composizione strutturale dell’impianto ai fini della concessione degli incentivi. Diversamente opinando, osserva la Sezione, l’impianto si ridurrebbe all’opera destinata a produrre energia, escludendo gli strumenti che misurano l’energia effettivamente immessa in rete.

Quanto al momento della valutazione, la Corte ritiene prevalente la data di entrata in esercizio rispetto a quella della domanda. La ratio della disciplina, volta a penalizzare il frazionamento in violazione del criterio dell’equa remunerazione degli investimenti, impone di riferirsi al momento in cui l’impianto può dirsi realizzato e funzionante, secondo la definizione dell’art. 2, comma 1, lettera m), del d.m. citato.

Il secondo motivo è respinto: il G.S.E. non ha censurato il titolo abilitativo comunale, ma si è limitato a verificare i requisiti per l’accesso agli incentivi. Il terzo è infondato alla luce dell’orientamento consolidato secondo cui l’art. 20, comma 4, legge n. 241/1990 esclude dal silenzio-assenso i procedimenti riguardanti l’ambiente, tra cui la disciplina degli incentivi per le rinnovabili (Cons. Stato, sez. II, n. 10808 del 2023). Il quarto motivo è respinto: il Gestore non aveva obbligo di intervenire in autotutela e la documentazione non introduceva fatti nuovi, mentre l’art. 56 del d.l. n. 76/2020 non si applica alle istanze anteriori alla sua entrata in vigore.

L’appello è dunque respinto, con condanna della società appellante alle spese del grado e compensazione nei confronti dei Ministeri.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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