Incentivi biogas e requisito di addizionalità dell’aiuto di Stato (Cons. Stato n. 4807 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di incentivi agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, l’incentivo pubblico non può prescindere dal requisito di addizionalità, coerente con il principio euro-unitario di necessità degli aiuti di Stato: l’aiuto deve favorire un investimento che l’operatore non avrebbe realizzato in sua assenza e non compensare ex post scelte già compiute. Spetta all’impresa comprovare la sussistenza delle condizioni di concedibilità dell’agevolazione. È pertanto legittima la disciplina che ammette ai benefici solo gli impianti i cui lavori siano stati avviati dopo l’inserimento in posizione utile in graduatoria, salva l’eccezione per chi abbia partecipato ai meccanismi competitivi del d.m. 6 luglio 2012. Il parere dell’Authority è obbligatorio ma non vincolante e può essere disatteso senza specifica motivazione.

Il Fatto

La società appellante aveva chiesto l’inserimento nel Registro informatico per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in relazione al progetto di nuova costruzione di un impianto termoelettrico, per accedere alle tariffe incentivanti di un contingente di potenza riservato alla categoria biomasse, biogas e gas di discarica. Il G.S.E. aveva escluso la domanda perché, alla data di presentazione, i lavori di costruzione erano già avviati e l’impianto era entrato in esercizio prima del 1° gennaio 2013.

La società aveva impugnato la graduatoria e le disposizioni del d.m. 23 giugno 2016 che subordinano l’accesso agli incentivi all’avvio dei lavori dopo l’inserimento in graduatoria, con eccezione per chi avesse partecipato alle procedure del d.m. 6 luglio 2012. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo le disposizioni coerenti con le Linee guida europee sugli aiuti di Stato. La società ha proposto appello con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ritiene infondato il primo motivo. L’esistenza di norme che prevedono agevolazioni per gli impianti da fonti rinnovabili non implica che tali erogazioni debbano ammettere tutti gli impianti appartenenti alle categorie beneficiarie. L’impianto è entrato in esercizio prima del 1° gennaio 2013 e i lavori erano stati avviati prima della richiesta di iscrizione al registro, senza che la società avesse mai presentato istanza ai registri del d.m. 6 luglio 2012: circostanze che già di per sé giustificano l’esclusione.

La ragione sostanziale dirimente attiene allo scopo della regolamentazione. Come affermato da questa Sezione (Consiglio di Stato, Sez. II, 28 marzo 2025, n. 2593), in virtù dei principi euro-unitari di addizionalità e necessità, l’incentivo economico di fonte pubblica deve favorire un investimento che l’operatore non avrebbe realizzato in assenza dell’aiuto, non compensare ex post scelte imprenditoriali che sarebbero state compiute comunque. La valutazione dell’addizionalità va condotta su tre profili autonomi (evoluzione tecnologica, normativa e del mercato), esaminando la diffusione della tecnologia e la convenienza economica dell’intervento.

Nel caso concreto la condotta della società dimostra che l’aiuto non era necessario: l’iniziativa è stata avviata prima del 2013 e senza iscrizione ai registri del d.m. 6 luglio 2012. Ne consegue l’insussistenza della dedotta disparità di trattamento rispetto agli operatori che avevano partecipato ai precedenti meccanismi competitivi: costoro avevano indirettamente fornito la prova di ritenere necessari gli incentivi per la sostenibilità dell’intervento. Al legislatore e al Ministero va riconosciuta un’ampia discrezionalità nel modulare l’incentivazione nel tempo.

Quanto al secondo motivo, il parere dell’Authority è obbligatorio ma non vincolante: costituisce un contributo tecnico che l’autorità ministeriale può disattendere senza necessità di specifica motivazione. Il terzo motivo è una censura formalistica, poiché la partecipazione al bando comportava la presa d’atto delle condizioni previste dalla normativa, tra cui il termine del 1° gennaio 2013. L’appello è respinto, con condanna della società appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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