Aspettativa per infermità e recupero stipendio: irrilevante la sospensione covid (TAR Puglia n. 1276 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini procedimentali disposta dall’art. 103 del d.l. n. 18/2020 per l’emergenza pandemica non incide sul presupposto temporale dell’aspettativa per infermità di cui all’art. 15, comma 3, del d.P.R. n. 52/2009. Tale disciplina ha carattere eccezionale e di stretta interpretazione: consente la corresponsione integrale degli emolumenti in attesa dell’accertamento sulla dipendenza da causa di servizio, ma non deroga al sinallagma contrattuale oltre i limiti previsti. Accertato l’esito negativo di quell’accertamento, il recupero della metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese di aspettativa costituisce attività doverosa e vincolata. La finalità della norma emergenziale — evitare decadenze e inerzie — è del tutto estranea al rapporto di servizio e non può ridurre il periodo rilevante.
Il Fatto
Il ricorrente, militare collocato in aspettativa per infermità dal 1° giugno 2019 al settembre 2020, impugna l’atto con cui l’Amministrazione ha disposto il recupero del 50% del trattamento stipendiale percepito per intero oltre il 365° giorno. L’importo è stato poi compensato con il controcredito del dipendente per la monetizzazione della licenza ordinaria non fruita.
Il ricorrente deduce un unico motivo su due fronti. Da un lato, sostiene che il presupposto temporale non sarebbe integrato, perché dal periodo di aspettativa andrebbe sottratta la sospensione dei termini prevista dall’art. 103 del d.l. n. 18/2020. Dall’altro, assume che la patologia prevalente nel periodo di temporanea inidoneità fosse dipendente da causa di servizio, essendo stata qualificata diversamente solo al momento del giudizio di inabilità permanente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina. L’art. 15, comma 3, del d.P.R. n. 52/2009 introduce un’eccezione alla regola dell’art. 26 della legge n. 187/1976: consente di corrispondere gli emolumenti fissi e continuativi in misura intera durante l’aspettativa, in attesa della pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio. Se l’esito è negativo, sono ripetibili la metà delle somme dal tredicesimo al diciottesimo mese e tutte quelle successive. La ratio è il contemperamento tra le esigenze di vita del dipendente inabile e l’interesse pubblico a non erogare denaro senza controprestazione.
Su questa base il Tribunale respinge il primo profilo. Il ricorrente non contesta il periodo di astensione dal servizio, ma pretende di decurtarlo dei termini sospesi per covid, facendo rivivere con una fictio il sinallagma. La norma emergenziale ha però tutt’altra finalità: evitare decadenze, responsabilità per inerzia e silenzi significativi, come chiarito dal Cons. St. n. 2224/2023 e dalla sentenza n. 7895/2024. Manca una disposizione che deroghi eccezionalmente al sinallagma. Il recupero è quindi doveroso e vincolato.
Infondato è anche il secondo profilo. La CMO, con valutazione di discrezionalità tecnica non censurata per inattendibilità, ha ritenuto prevalente la polineuropatia e non dipendente da causa di servizio. Anche a volerla considerare prevalente, resta che una sola delle cinque patologie accertate è di servizio: il collegamento con il rapporto di lavoro non è esclusivo. Riespansa quindi l’interesse pubblico alla giustificazione dell’esborso, secondo il richiamo a T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 112/2014.
Il ricorso è rigettato. Le spese sono compensate per la complessità della vicenda e la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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