Aree preferenziali per le antenne e istruttoria doverosa del Comune (TAR Puglia n. 1275 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale che individua aree preferenziali per la localizzazione delle stazioni radio base è norma auto-esecutiva e vincola l’amministrazione anche in assenza del piano comunale di installazione. Prima di autorizzare l’impianto in area diversa, il Comune deve svolgere una istruttoria effettiva sull’impossibilità, inidoneità o insufficienza delle localizzazioni preferenziali. Tale verifica non può ridursi a un mero carteggio tra le parti, né essere sostituita da valutazioni svolte in sede processuale. Le esigenze di semplificazione del d.lgs. n. 259/2003 non eliminano il potere di gestione del territorio esercitato mediante regolamento. I criteri localizzativi preferenziali, se non si traducono in limiti generalizzati alla copertura di rete, sono compatibili con l’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001 e con l’art. 44 C.C.E..
Il Fatto
Alcuni residenti impugnano l’autorizzazione rilasciata dal Comune per l’installazione di una stazione radio base di telefonia mobile, insieme agli atti presupposti, tra cui il parere dell’ARPA e il nulla osta dell’Ufficio Paesaggio. Chiedono anche la condanna alla rimozione dell’impianto e alla riduzione in pristino.
I ricorrenti deducono tre censure: la violazione dell’art. 6 del regolamento comunale, che impone di verificare le aree preferenziali; l’inadeguatezza delle prescrizioni paesaggistiche; la violazione del principio di precauzione per i rischi da campi elettromagnetici. La controinteressata eccepisce la tardività del ricorso e propone ricorso incidentale condizionato avverso la stessa norma regolamentare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di irricevibilità. Nei giudizi avverso i titoli autorizzatori per stazioni radio base, il termine decorre, per il terzo, dal momento in cui l’opera rivela in modo certo le proprie caratteristiche. Nel caso concreto la lesività è stata percepita solo con l’erezione del palo, mentre il basamento, realizzato in area privata e non visibile, costituiva un dato neutro. Le denunce dei residenti non provano la piena conoscenza dell’atto.
Rilevato d’ufficio il difetto di legittimazione passiva dell’ARPA, il Collegio esamina il primo motivo. L’art. 6 del regolamento è ritenuto auto-esecutivo: indica criteri di priorità puntuali, la cui applicazione non dipende dall’adozione del piano comunale. Il deficit istruttorio sulle aree alternative non è contestato e risulta addirittura ammesso dalle parti resistenti. La controinteressata non ha consentito di rimediare, non dando seguito all’ordinanza istruttoria del Tribunale, confermata dal Cons. Stato n. 504 del 07.02.2025.
La verifica imposta dalla norma regolamentare non può essere sostituita dalle relazioni depositate in giudizio: si tratta di accertamenti da compiere in sede procedimentale, in vista del corretto riesercizio del potere. Il motivo è quindi fondato.
Il ricorso incidentale condizionato è respinto. I criteri dell’art. 6 non impongono limiti generalizzati alla localizzazione: consentono l’installazione in ogni altra area ove le esigenze di rete lo richiedano. La norma resta compatibile con l’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001, anche dopo la novella del 2023, e con l’art. 44 C.C.E., che non esime dall’istruttoria sui presupposti dell’autorizzazione.
Il secondo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile: il giudizio paesaggistico rientra nella discrezionalità tecnica e le prescrizioni non appaiono manifestamente irragionevoli. Il terzo motivo è inammissibile per genericità e difetto di interesse, non essendo stato impugnato il D.P.C.M. 8 luglio 2003 sui limiti di esposizione.
Nota della Redazione
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