Agevolazione massima concedibile e contributo de minimis: criteri distinti nel bando regionale (TAR Calabria n. 1304 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel criterio di valutazione che premia la quota delle risorse non pubbliche impiegate per l’operazione, l’agevolazione massima concedibile va individuata applicando al costo ammissibile la percentuale di intensità di aiuto prevista dalla lex specialis, comprensiva degli aumenti riconosciuti al richiedente. Essa non coincide con il contributo massimo concedibile in regime de minimis, che costituisce una soglia variabile, riferita al massimale dei duecentomila euro nell’arco di tre esercizi finanziari. L’interpretazione che assume tale soglia quale termine di paragone del ribasso percentuale premia il mero dato del costo sostenuto e non la riduzione del contributo richiesto, generando una ingiustificata disparità di trattamento ed esiti contrari alla ratio del criterio. Il punteggio va pertanto calcolato ragguagliando la somma effettivamente domandata all’agevolazione massima determinata sul costo ammissibile.

Il Fatto

La Regione Calabria ha approvato con decreto dirigenziale un avviso pubblico per il sostegno delle attività ricettive, della ristorazione e dei servizi turistici e culturali nei borghi, articolato in tre ambiti di intervento e basato su una procedura selettiva a graduatoria, con concessione delle agevolazioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013. La ricorrente, titolare di impresa individuale, ha presentato domanda per l’Ambito 3. Con un primo decreto è stata approvata la graduatoria provvisoria e la domanda è stata collocata tra quelle non ammesse, avendo riportato 52,83 punti a fronte della soglia di sessanta. Presentata istanza di riesame, l’amministrazione ha approvato la graduatoria definitiva, confermando l’esclusione.

La ricorrente ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria definitiva, deducendo la mancata attribuzione di ulteriori quattordici punti su tre criteri e il difetto di motivazione sul riesame. La Regione ha eccepito l’inammissibilità delle censure diverse da quella sul criterio relativo alla quota di risorse private, ritenendo che il loro accoglimento non avrebbe consentito il superamento della soglia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto i criteri sul cofinanziamento. Dalla check list redatta a seguito dell’istanza di riesame risulta che il punteggio è stato rettificato in 56,83, con riconoscimento dei quattro punti aggiuntivi richiesti. La Regione non ha contestato tale rilievo, osservando soltanto che l’incremento non consente di raggiungere la soglia minima. La mancata rettifica della graduatoria si spiega quindi con il mancato superamento della soglia, salvo accoglimento della censura sul criterio B.2.

Il nodo interpretativo riguarda la locuzione “agevolazione massima concedibile“, contenuta nell’art. 11, comma 5, dell’avviso, rispetto alla quale calcolare il divario percentuale con il contributo richiesto, e il suo rapporto con il “contributo massimo concedibile in regime de minimis” richiamato dall’art. 7, comma 6. Per la ricorrente il parametro è l’80% del costo ammissibile, pari a 184.072,67 euro, rispetto al quale i 161.063,58 euro richiesti integrano il ribasso massimo. Per la Regione il parametro è il massimale di 200.000,00 euro, rispetto al quale la somma richiesta non esprime alcun ribasso.

Il Collegio ritiene che le due espressioni, simili sul piano letterale, indichino concetti differenti. L’agevolazione massima concedibile rinvia al rapporto tra costo sostenuto e contributo astrattamente ottenibile, secondo la percentuale base del 60% e gli aumenti dell’art. 7, comma 5, nel caso concreto pari all’80%. Il contributo massimo in regime de minimis è invece il contributo concretamente ottenibile ed è una soglia variabile, potendo il massimale ridursi per chi abbia già fruito di aiuti nei due esercizi precedenti.

La tesi regionale è smentita dalla ratio del criterio, che premia il rapporto tra spese restate a carico del privato e spese coperte dal contributo, avendo sempre a riferimento le spese ammissibili della domanda. Il Collegio sviluppa due esempi opposti: chi ha sostenuto un costo inferiore a 200.000,00 euro otterrebbe sempre il punteggio, senza alcun ribasso; chi ha sostenuto un costo superiore lo otterrebbe solo contenendo la richiesta entro 180.000,00 euro. Il criterio finirebbe così per premiare il dato del costo e non la riduzione dell’agevolazione, con disparità di trattamento priva di spiegazione logica.

Il criterio B.2 va quindi interpretato nel senso che l’agevolazione massima concedibile è quella determinata ai sensi dell’art. 7, comma 5, ossia l’80% del costo ammissibile. Su questo valore si misura il divario al ribasso della somma richiesta. Assorbiti il secondo e il terzo motivo, il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento nella sola parte in cui attribuisce il punteggio di 52,83 e obbligo dell’amministrazione di procedere a nuova valutazione. Spese compensate per novità e complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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