Clinicizzazione tardivamente impugnata e inammissibilità delle censure esecutive (TAR Lombardia n. 1167 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le deliberazioni con cui la Regione e l’azienda sanitaria dispongono l’integrazione del polo universitario con una ASST, individuando le strutture destinate alla direzione universitaria, costituiscono atti di macro-organizzazione e rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo. Esse assumono attitudine lesiva immediata, diretta e concreta dell’interesse metaindividuale della categoria dei medici dirigenti, con la conseguenza che è da tali determinazioni che decorre il termine di impugnazione. Le successive convenzioni attuative del protocollo di intesa hanno valenza meramente esecutiva e le censure che le investono sono inammissibili, ove non sia stata tempestivamente impugnata la scelta generale presupposta. Il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture complesse a direzione universitaria è disciplinato dall’art. 15, comma 7-bis, lett. c), d.lgs. n. 502/1992 e dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 517/1999, che non richiedono le procedure selettive previste per le strutture a direzione non universitaria.
Il Fatto
Un’associazione sindacale della dirigenza medica regionale impugnava la delibera con cui il direttore generale di una ASST approvava la convenzione con l’Università per la formazione prelaurea e postlaurea, il decreto rettorale di autorizzazione alla stipula e, quali atti connessi, la delibera regionale del novembre 2017 di integrazione del polo universitario con l’azienda sanitaria e la delibera aziendale del dicembre 2017 di approvazione del protocollo preliminare di intesa.
La ricorrente deduceva la violazione della disciplina statale sulla collaborazione tra Servizio sanitario nazionale e Università, l’illegittimità della chiamata diretta dei direttori delle unità operative clinicizzate e la previsione di un orario di presenza universitaria inferiore al minimo regionale. Si costituivano l’Università, l’azienda sanitaria e la Regione, eccependo il difetto di giurisdizione, l’intempestività e la carenza di legittimazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Gli atti impugnati concretano scelte programmatorie e di alta organizzazione, rientranti nel potere di auto-organizzazione degli enti pubblici. Quando l’ente esponenziale aziona un interesse di gruppo, è proprio l’atto generale a costituire fonte immediata della lesione, assumendo gli effetti sulle posizioni individuali valenza riflessa.
Quanto alla legittimazione, il Tribunale richiama i criteri dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2 novembre 2015: occorre l’attinenza della questione alle finalità statutarie e la comunanza dell’interesse a tutti gli appartenenti alla categoria. Entrambi i requisiti sussistono, poiché l’interesse azionato è omogeneo e “di gruppo”.
Su tali premesse si fonda la declaratoria di irricevibilità del primo mezzo. Le delibere del 2017 hanno consumato il potere di individuazione dei presupposti della clinicizzazione e dell’azienda chiamata a fornire le unità operative. Esse, pubblicate subito dopo, non sono state impugnate nel termine, essendo il ricorso notificato solo il 3 giugno 2019.
La convenzione approvata nel 2019 è atto meramente esecutivo delle scelte generali già assunte; le censure che la investono sono pertanto inammissibili. Nel merito, il Collegio esclude l’illegittimità del modus di conferimento degli incarichi di direzione: la norma invocata dalla ricorrente riguarda le strutture a direzione non universitaria, mentre per quelle clinicizzate opera la nomina del direttore generale d’intesa con il rettore, sulla base del curriculum scientifico e professionale.
La modifica del protocollo intervenuta nel 2019, conforme alle istanze della ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere sulla terza doglianza. Le spese sono compensate in ragione delle peculiari connotazioni della controversia.
Nota della Redazione
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