Aspettativa per infermità e soccombenza virtuale nel giudizio improcedibile (TAR Toscana n. 969 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta revoca del provvedimento impugnato, intervenuta nel corso del giudizio e satisfattiva della pretesa del ricorrente, determina la carenza di interesse alla decisione e l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria di improcedibilità non preclude l’esame della soccombenza virtuale, che il giudice amministrativo compie per regolare le spese qualora le parti ne facciano richiesta. In tale sede l’accertamento della non fondatezza del ricorso impedisce il riconoscimento della rifusione in favore del ricorrente, che va invece condannato al pagamento delle spese. Le disposizioni che impongono lo svolgimento tempestivo degli accertamenti sanitari in materia di aspettativa non dettano termini perentori, cosicché non è illegittimo il conteggio unitario dei giorni di effettiva assenza dal servizio.

Il Fatto

Il ricorrente, appuntato scelto dei Carabinieri, impugna la nota con cui il Comando di Legione lo ha collocato in aspettativa per infermità ai sensi dell’art. 905 del d.lgs. n. 66/2010 per il periodo dal 15 febbraio 2020 al 6 gennaio 2021, pari a 327 giorni, computabili ai fini del limite massimo fruibile nel quinquennio.

Il ricorrente lamenta che, pur essendo guarito già dal 5 ottobre 2020, ha potuto riprendere servizio solo dal 7 gennaio 2021 per ritardi dell’Amministrazione, e chiede che i 93 giorni intermedi non siano computati. Domanda inoltre l’annullamento delle circolari ministeriali applicate. Nel corso del giudizio sopravviene la revoca del provvedimento a seguito del riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, con atto del 15 marzo 2022, l’Amministrazione ha revocato il provvedimento impugnato e ha collocato il ricorrente nella diversa condizione di aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, non computabile ai fini del limite quinquennale. Il ricorrente, con memoria del 14 marzo 2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo tuttavia la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

Su queste premesse il ricorso è dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. per sopravvenuta carenza di interesse.

Passando alla regolazione delle spese, il Tribunale esamina la fondatezza del ricorso. Anche prescindendo dall’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Amministrazione in favore del TAR Lazio per l’impugnazione delle circolari di portata generale, il Collegio osserva che il nuovo provvedimento ha escluso la computabilità del periodo di aspettativa dal limite massimo nel quinquennio e ha confermato che lo stesso copriva l’intero arco dal 15 febbraio 2020 al 6 gennaio 2021, coincidente con i giorni di effettiva assenza e di accertata inidoneità al servizio. Il ricorrente non ha contestato il nuovo provvedimento, né il suo collocamento in aspettativa, né l’identico conteggio dei giorni, che deve pertanto ritenersi corretto.

Quanto ai tempi degli accertamenti sanitari, il Collegio ritiene che le tempistiche non risultino, nel loro complesso, palesemente abnormi. Le disposizioni invocate dal ricorrente impongono che gli accertamenti siano svolti in modo tempestivo, senza però dettare termini specifici, tanto meno di natura perentoria. Dagli atti non risulta inoltre che il ricorrente abbia mai sollecitato la fissazione della visita presso la commissione medica di verifica.

Alla luce di queste circostanze, il ricorso non può ritenersi fondato e le spese del giudizio sono poste a carico del ricorrente, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre oneri accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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