Ottemperanza al giudicato sul contributo formativo docente e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 2003 del 21.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale passato in giudicato ha valore ed efficacia vincolante, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e l’accertamento dell’inottemperanza consegue alla mancata esecuzione del comando in esso contenuto. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento: la dimensione esatta del credito discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali, sicché i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione. È presupposto dell’azione esecutiva il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudice assegna un termine per l’esecuzione e, in caso di inerzia, nomina commissario ad acta, senza compenso quando l’attività rientra nei compiti istituzionali del soggetto designato.

Il Fatto

Il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con sentenza n. 3322/2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al docente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, la somma di euro 300,00 a titolo di contributo per la formazione, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo. La decisione, notificata e passata in giudicato, non veniva eseguita.

Il creditore proponeva quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la condanna al pagamento della somma con interessi, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero si costituiva in giudizio senza contrastare adeguatamente la pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..

Il Tribunale precisa la natura del rimedio: il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’entità delle somme indicate dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: il capitale residuo e gli interessi vanno verificati nella misura e nella decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1282 segg. cod. civ..

Il Collegio accerta altresì il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge n. 30/1997, che le Amministrazioni dello Stato devono rispettare prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è quindi accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori maturati e degli oneri di registrazione, spese di esame, copia e notificazione, nonché degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, nei limiti richiamati. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito da istanza diretta del creditore e provvederà entro i successivi sessanta giorni, determinando l’importo definitivamente dovuto e adottando gli atti necessari. Non è previsto alcun compenso, rientrando l’attività nei compiti istituzionali del commissario.

Quanto alle spese, l’inadempimento non contestato al momento della presentazione del ricorso giustifica la condanna dell’Amministrazione secondo i parametri della Tabella n. 21 del D.M. n. 55/2014, liquidate in euro 400,00 per compensi oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a. Il Tribunale dispone infine la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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