La conferma propria in pendenza di giudizio rende improcedibile il ricorso (TAR Lombardia n. 34 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Qualora l’Amministrazione, sulla scorta di una rinnovata istruttoria e di una aggiornata motivazione, confermi la volizione espressa in un precedente atto, il successivo provvedimento si qualifica come conferma propria e non come atto meramente confermativo. Esso è dotato di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica del destinatario e, se sopravvenuto in pendenza del giudizio, rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso il provvedimento confermato. L’annullamento di quest’ultimo non potrebbe infatti giovare al ricorrente, la cui posizione resta incisa dal successivo atto di conferma. La medesima causa di improcedibilità opera per i profili coperti da una distinta delibera sopravvenuta, parimenti non impugnata, che confermi la non spettanza degli importi richiesti.

Il Fatto

La ricorrente, Fondazione ospedaliera a partecipazione pubblico-privata attiva sul territorio regionale, impugnava la deliberazione di Giunta Regionale che, per l’anno 2019, aveva determinato la remunerazione delle funzioni non coperte da tariffe predefinite. Il provvedimento era contestato sotto due profili: il mancato riconoscimento della quota correlata all’accreditamento come DEA di II livello (circa 500.000 euro) e il mancato riconoscimento dell’intero importo relativo alla Funzione 6 – Rete STEN, culle neonatali e screening neonatale (circa 315.000 euro).

La ricorrente deduceva la contraddittorietà tra la delibera impugnata e la precedente deliberazione che l’aveva inserita tra i presidi sede di DEA di II livello, nonché la conformità della propria attività di screening alla disciplina regionale. La Regione eccepiva l’inammissibilità per mancata impugnazione della nota di riscontro negativo all’istanza di autotutela e della successiva delibera che aveva confermato la decorrenza dal 1° gennaio 2020 degli effetti economici del riconoscimento DEA.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, rilevata ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. la possibile improcedibilità, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente non aveva impugnato la nota della Direzione generale welfare che aveva riscontrato negativamente l’istanza di autotutela, illustrando analiticamente le ragioni del mancato riconoscimento di entrambe le erogazioni: quanto alla Funzione 6, perché le relative attività erano state attribuite per il 2019 a un solo laboratorio regionale; quanto alla Funzione 1, perché gli effetti economici della funzione DEA erano stati fatti decorrere dal 1° gennaio 2020 e non dal 2019.

Tale nota costituisce, per il Tribunale, un provvedimento di conferma propria della delibera impugnata, autonomamente lesivo. È stata adottata in riscontro a una specifica e motivata istanza di autotutela, è stata preceduta da propria istruttoria e da rinnovata ponderazione di interessi, e ha confermato la legittimità dell’atto generale con motivazioni ulteriori e riferite alla posizione specifica della ricorrente. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, sez. V, n. 4123 del 2024.

Poiché il provvedimento di conferma è intervenuto in pendenza del giudizio, trova applicazione il principio consolidato secondo cui il ricorso diretto avverso l’atto sostituito dal provvedimento di conferma, innovativo e dotato di autonoma efficacia lesiva, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato, sez. III, n. 4358 del 2013; sez. I, n. 1236 del 2023; sez. III, n. 3491 del 2014).

Analoga causa di improcedibilità, riferita al primo motivo, il Collegio ravvisa nella mancata impugnazione della sopravvenuta delibera regionale che reca un’ulteriore e autonoma conferma della non spettanza degli importi correlati alla funzione di DEA di II livello, assumendo la decorrenza degli effetti economici dal 1° gennaio 2020 a presupposto di una rimodulazione delle condizioni della sperimentazione gestionale. L’annullamento degli atti impugnati non potrebbe quindi giovare alla ricorrente. Il carattere risalente del contenzioso e la definizione in rito giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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