Revoca proroga ex lege concessioni demaniali e disapplicazione normativa nazionale (TAR Lazio n. 312 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo non possono essere oggetto di proroga automatica ex lege fino al 2033, perché l’art. 1, commi 682, 683 e 684, l. n. 145/2018 e le successive norme di differimento contrastano con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con gli artt. 49 e 56 TFUE, sicché vanno disapplicati dal giudice e dalla pubblica amministrazione. La revoca della proroga già apposta non costituisce esercizio di autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, ma doverosa applicazione del diritto dell’Unione, con conseguente esclusione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e di indennizzo. La semplice pubblicazione dell’avviso di istanza di proroga all’albo pretorio non integra una procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità. È legittima la proroga tecnica limitata al tempo strettamente necessario per l’indizione della gara, in applicazione del principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima ad uso turistico-ricreativo rilasciata nel 2017. A seguito dell’istanza presentata ai sensi dei commi 682, 683 e 684 dell’art. 1 l. n. 145/2018, il Comune aveva apposto sul titolo l’estensione della validità fino al 31 dicembre 2033.
Dopo le sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 2021, l’amministrazione ha superato il precedente indirizzo, ha revocato la proroga e ha ricondotto l’efficacia della concessione al 31 dicembre 2023; con la delibera n. 104 del 29 dicembre 2023 e la determina n. 2722 del 30 dicembre 2023 ha poi disposto la proroga tecnica fino al 31 dicembre 2024. La società ha impugnato tali atti davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione dell’affidamento, l’illegittimità della revoca e la mancata applicazione della normativa sopravvenuta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica il ricorso come manifestamente infondato e lo respinge con sentenza succintamente motivata ai sensi degli artt. 3, 74 e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm. Il nucleo argomentativo è che il diritto dell’Unione impone il rilascio e il rinnovo delle concessioni all’esito di una procedura di evidenza pubblica, con conseguente incompatibilità della proroga nazionale.
La disapplicazione investe non solo i commi 682 e 683 della l. n. 145/2018 e l’art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, ma anche i successivi differimenti: l’art. 3, comma 2, d.l. n. 198/2022 e l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), d.l. n. 131/2024, che ha spostato il termine al 30 settembre 2027. La Corte richiama Cons. Stato, Sez. VII, n. 4479 del 2024 e Cons. Stato, Sez. IV, nn. 10132 e 10131 del 2024.
Il passaggio centrale riguarda la natura della procedura svolta dal Comune. La clausola di salvataggio delle gare deliberate prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 131/2024 non opera, perché l’art. 37 cod. nav. non è più idoneo a garantire i requisiti richiesti dal diritto europeo. L’avviso pubblicato per venti giorni conteneva le sole indicazioni della sigla e della località, senza menzione dell’oggetto e delle caratteristiche della concessione, ed era finalizzato unicamente a consentire osservazioni, senza avvertimento agli operatori circa la possibilità di presentare istanze concorrenti.
Ne derivano due conseguenze. Sul piano sostanziale, la revoca della proroga non integra autotutela, cosicché non sono dovute né la comunicazione di avvio del procedimento né l’indennizzo, e l’affidamento del concessionario non è tutelabile a fronte di provvedimenti in contrasto con la disciplina europea. Sul piano processuale, l’assenza di una vera procedura selettiva rende inammissibili i motivi costruiti sull’art. 3, comma 2, del d.l. n. 198/2022 e sull’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024.
Il Tribunale ribadisce infine che la proroga tecnica è compatibile con i principi europei solo quando la gara sia già indetta o se ne sia deliberata l’indizione in tempi brevissimi. L’amministrazione è quindi sollecitata a pubblicare la procedura selettiva, anche previa breve proroga tecnica di quella cessata al 31.12.2024. Spese integralmente compensate in ragione della parziale novità della questione.
Nota della Redazione
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