Certificati bianchi, addizionalità e rigetto della RVC non sono autotutela (Cons. Stato n. 2391 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’addizionalità dei risparmi energetici non si esaurisce nell’evoluzione tecnologica, ma comprende i profili economici e di mercato: sono incentivabili solo gli interventi che si sarebbero realizzati anche in assenza di sostegno pubblico. La qualificazione dei certificati bianchi come aiuti di Stato in regime di esenzione è irrilevante, perché la valutazione si fonda sulle Linee guida EEN 9/2011, che demandano allo Stato membro l’individuazione concreta dei requisiti. La valutazione sull’addizionalità rientra nella discrezionalità tecnica del Gestore, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento. Il rigetto della richiesta di verifica e certificazione costituisce atto ordinario di controllo e non provvedimento di secondo grado, con la conseguenza che non trovano applicazione l’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 né l’art. 56, comma 8, del d.l. n. 76/2020.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato una proposta di progetto e di programma di misura per un intervento di miglioramento dell’efficienza energetica nel processo di produzione del cemento bianco. Il Gestore dei Servizi Energetici aveva rigettato la successiva richiesta di verifica e certificazione a consuntivo, adducendo l’assenza dell’addizionalità dei risparmi generati dall’intervento.
La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, proponendo quattro atti di motivi aggiunti, tra cui l’impugnazione del rigetto dell’istanza di riesame e della nota con cui il Gestore aveva escluso l’applicazione dell’art. 56, commi 7 e 8, del d.l. n. 76/2020. Il TAR respingeva ricorso principale e motivi aggiunti. La società ha quindi interposto appello, affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata della Sezione sul criterio dell’addizionalità. Il requisito va inteso in termini non meramente tecnologici, ma estesi ai profili economici e di mercato: sono escluse dal sostegno le tecnologie già rappresentative del settore e gli interventi imposti da obblighi normativi, mentre sono incentivabili solo quelli concretamente aggiuntivi rispetto a quanto si sarebbe comunque realizzato. Diversamente, l’incentivo si risolverebbe in un sussidio incondizionato lesivo della concorrenza.
La Corte precisa che la qualificazione dei certificati bianchi come aiuti di Stato in regime di esenzione è irrilevante: il regolamento CE n. 800/2008 definisce in astratto le categorie compatibili, ma spetta agli Stati membri individuare in concreto le condizioni di accesso. Le Linee guida EEN 9/2011 pongono l’addizionalità economica come condizione indispensabile di incentivabilità. La relativa valutazione è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile nei limiti della manifesta illogicità o del travisamento.
Sul secondo motivo, il Collegio ribadisce la distinzione tra approvazione della proposta e fase di rendicontazione: si tratta di procedimenti distinti, sebbene connessi, e il difetto di addizionalità accertato in sede di RVC attiene al risparmio effettivamente conseguito, non a quello proposto. Non è quindi configurabile alcun legittimo affidamento fondato sulla sola approvazione della proposta, dovendosi applicare il criterio dell’operatore prudente e accorto di derivazione comunitaria.
Quanto all’art. 56, comma 8, del d.l. n. 76/2020, la Sezione ne afferma la natura di disciplina di favore, insuscettibile di interpretazione analogica o estensiva: oggetto della norma sono solo i provvedimenti di annullamento d’ufficio o di decadenza dagli incentivi già riconosciuti, non i rigetti delle richieste di verifica e certificazione. Ne segue che la decurtazione tra il 10% e il 50% dell’incentivo residuo è istituto derogatorio alternativo alla decadenza, estraneo alla reiezione di una singola RVC.
L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda concreta.
Nota della Redazione
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