Accesso agli atti scolastici del minore disabile e silenzio dell’amministrazione (TAR Emilia-Romagna n. 122 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell’ordinamento e risponde al contemperamento tra celerità ed efficienza dell’azione amministrativa e conoscibilità della funzione pubblica. Ai fini dell’ostensione occorre un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto, non necessariamente qualificato come diritto soggettivo o interesse legittimo. Il nesso di strumentalità tra interesse e documentazione va inteso in senso ampio: la documentazione deve essere mezzo utile per la difesa dell’interesse. L’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 garantisce comunque l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, il silenzio equivale a rigetto ai sensi dell’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990, ed è impugnabile entro trenta giorni ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm.
Il Fatto
I genitori di un alunno quindicenne con diagnosi di sindrome dello spettro autistico, certificata dal Servizio Sanitario Regionale e con riconoscimento di invalidità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, presentavano in data 2 settembre 2024 istanza di accesso all’Istituto scolastico frequentato dal figlio. Chiedevano copia del P.E.I. relativo all’anno scolastico 2023/2024, dell’estratto del verbale dell’ultimo G.L.O., della richiesta di assegnazione delle ore di sostegno per il 2024/2025, del provvedimento di assegnazione e del certificato di iscrizione.
Nell’istanza precisavano che i documenti erano necessari per valutare la possibilità di attivare un’azione giudiziaria a tutela del diritto all’inclusione scolastica. Seguiva un sollecito, senza riscontro. Si formava così il silenzio-rigetto; i genitori proponevano ricorso per l’annullamento e per la declaratoria dell’obbligo di rilascio. L’Istituto si costituiva con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la proponibilità dell’azione avverso il silenzio. L’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990 configura un’ipotesi di silenzio significativo: l’inutile decorso di trenta giorni equivale a provvedimento di rigetto e consente all’interessato di agire. Sul piano processuale l’art. 116 cod. proc. amm. fissa il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio. Nel caso concreto le condizioni di proponibilità sussistono.
Nel merito il Tribunale richiama l’orientamento consolidato: l’accesso è principio generale dell’ordinamento, ispirato alla pubblicità dei documenti amministrativi. Richiama l’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, che esige un interesse diretto, concreto e attuale, e il successivo art. 24, comma 7, che garantisce l’accesso difensivo.
Sul punto la Corte cita Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55, che legge il nesso di strumentalità in senso ampio, e le più recenti Consiglio di Stato, sez. III, 4 aprile 2023, n. 3451 e sez. IV, 19 gennaio 2024, n. 575, secondo cui l’interesse all’ostensione deve essere finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Applicando tali principi, il Collegio ritiene che i ricorrenti siano titolari non solo di una posizione differenziata, ma di un vero e proprio interesse qualificato, concreto e attuale. Hanno indicato con chiarezza le ragioni della richiesta: esaminare i documenti per valutare possibili azioni giudiziarie a tutela dell’inclusione scolastica del figlio, in relazione alla patologia documentata. L’Amministrazione, pur costituita, non ha contestato tali affermazioni, neppure ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm.
Il silenzio serbato dall’Istituto è dunque illegittimo e va annullato, con ordine di consentire l’accesso entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Le spese di causa, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori e distratte in favore dei difensori antistatari, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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