Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e carta docente (TAR Veneto n. 526 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia condannato la pubblica Amministrazione a un facere infungibile costituisce titolo esperibile con l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., poiché il rimedio è volto ad assicurare l’adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato per il caso deciso. Decorsi inutilmente il termine dilatorio dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 e la notifica in forma esecutiva, l’inerzia dell’Amministrazione non costituisce più oggetto di accertamento: essa è presupposto sufficiente per l’accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo ordina l’attuazione del giudicato entro un termine e, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 26/2025 del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di complessivi euro 2.000,00, e alla rifusione delle spese di lite.
La sentenza era stata notificata in forma esecutiva e non impugnata. Decorso il termine di centoventi giorni dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, l’Amministrazione non aveva provveduto. Il Ministero, ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda è attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio; la notifica in forma esecutiva al Ministero e il decorso del termine dilatorio risultano dagli allegati prodotti.
Nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando al novero dei titoli azionabili. Si tratta di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, le cui statuizioni rimaste ineseguite trovano attuazione con il rimedio dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel merito il ricorso è fondato. L’Amministrazione intimata, non costituitasi, non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. L’inerzia, non contestata né giustificata, integra il presupposto per l’ordine di attuazione.
Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di procedere all’accredito sul portafoglio carta docente della somma di euro 2.000,00, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di inottemperanza perdurante nomina un commissario ad acta, con facoltà di delega, destinato ad attivarsi su istanza di parte e a provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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