Assegnazione temporanea per genitorialità estesa al comparto sicurezza (Cons. Stato n. 8362 del 18.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’assegnazione temporanea dei dipendenti genitori con figli di età inferiore a tre anni, prevista dall’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, comprese quelle del comparto difesa-sicurezza e, in particolare, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le ragioni ostative all’assegnazione non possono fondarsi sulla mera scopertura di organico, ove contenuta e fronteggiabile con la riorganizzazione del servizio. Il diniego deve esplicitare esigenze oggettivamente non comuni e connotate da evidente rilevanza, come in presenza di marcate carenze di organico. La carenza di personale non suffragata da dati numerici, e integrata solo in sede giurisdizionale senza riferimento alla consistenza complessiva del reparto, determina carenza di motivazione e illegittimità del provvedimento.
Il Fatto
Il Ministero dell’interno appella la sentenza con cui il TAR Lazio, sede di Roma, ha annullato il diniego di assegnazione temporanea richiesto da una dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in qualità di madre di figlio di età inferiore a tre anni. La lavoratrice, inquadrata nel ruolo degli ispettori logistico-gestionali, aveva chiesto il trasferimento temporaneo dalla direzione regionale del Lazio verso il comando di Benevento o, in subordine, di Avellino o Campobasso.
Il diniego ministeriale si fondava su due presupposti: la ritenuta inapplicabilità dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 al pubblico impiego in regime di diritto pubblico e le carenze di organico del reparto di provenienza, con pretese ricadute sul servizio. Il TAR ha accolto le censure di carente motivazione. Il Ministero propone appello per falsa applicazione della norma.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ritiene infondate le censure. Sul piano dell’ambito applicativo, i giudici di Palazzo Spada richiamano l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo cui gli istituti di tutela della maternità e della paternità del d.lgs. n. 151/2001 si applicano a tutte le amministrazioni dello Stato, comprese quelle del comparto difesa-sicurezza. La Sezione cita espressamente Cons. Stato, II, n. 7725 del 2023, n. 6713 del 2022, n. 6472 del 2022, n. 2636 del 2022, nonché Sez. III n. 4428 del 2024 e n. 3844 del 2024.
Su questa base il Collegio ribadisce che le ragioni ostative all’assegnazione «non possono essere banalmente riferite alla mera scopertura di organico», ove questa si mantenga entro un limite contenuto e sia fronteggiabile con una migliore organizzazione del servizio. Tali ragioni devono risultare oggettivamente non comuni e connotate da evidente rilevanza, come in presenza di marcate carenze di organico.
Nel caso concreto il diniego si limita a paventare difficoltà organizzative del reparto per carenza di personale, senza alcun supporto numerico. La lacuna viene colmata solo in appello, con l’indicazione di nove scoperture presso la direzione regionale del Lazio, senza peraltro chiarire se si tratti di dato attuale o riferito all’epoca dei fatti, né porlo in relazione alla consistenza organica complessiva del reparto. La Corte ricorda che l’integrazione motivazionale in sede giurisdizionale non sana l’illegittimità dell’atto per carenza di motivazione, richiamando Cons. Stato, II, n. 3186 del 2024, V, n. 7856 del 2024, n. 1825 del 2024, n. 9449 del 2023, VII, n. 2304 del 2024, n. 9991 del 2023 e n. 7583 del 2023.
Analoga indeterminatezza affligge il riferimento alle funzioni gestionali del ruolo ricoperto e all’esigenza di integrazione con i compiti operativi del Corpo. La scarna motivazione non consente di comprendere perché tali esigenze verrebbero meno presso il reparto di destinazione e resterebbero invece rilevanti in quello di provenienza. L’appello è quindi respinto, con conferma della sentenza di primo grado e compensazione delle spese in ragione del diffuso dibattito giurisprudenziale sulla materia.
Nota della Redazione
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