Responsabilità da ritardo e mancata reazione del privato all’inerzia (TAR Sicilia n. 365 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano. È necessario accertare la lesione di un bene della vita, applicandosi i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell’evitabilità con l’ordinaria diligenza. Sul titolare di un interesse legittimo pretensivo grava un onere di tempestiva reazione all’attività illegittima dell’amministrazione, anche mediante gli strumenti di accertamento del silenzio-inadempimento. In difetto, il pregiudizio economico non è risarcibile.
Il Fatto
Una società, titolare di un impianto di trattamento e deposito di rifiuti speciali non pericolosi, presenta nel 2011 la richiesta di ampliamento dei bacini della discarica. L’amministrazione regionale non conclude il procedimento. L’arresto procedimentale del 2014 viene annullato dal TAR con una prima sentenza, ma l’inerzia persiste; una seconda sentenza accerta il silenzio-inadempimento e nomina il commissario ad acta, che rilascia l’autorizzazione nell’agosto 2015.
La società agisce quindi per il risarcimento del danno da ritardo, quantificandolo nella perdita di una proposta di acquisto di capacità di smaltimento per 500.000 tonnellate e nel rallentamento della produzione. Si costituisce l’Assessorato regionale energia, chiedendo il rigetto. In corso di causa la ricorrente è sottoposta a confisca di prevenzione e la difesa chiede un rinvio, che il Collegio nega.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge anzitutto la richiesta di rinvio: la confisca non determina il subentro dell’Agenzia nazionale, operante solo in caso di decreto emesso in appello ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 159/2011. Le valutazioni di opportunità rimesse all’Avvocato generale dello Stato non integrano i presupposti del rinvio ex art. 73, comma 1-bis c.p.a., trattandosi di scelta discrezionale già valutabile dal sequestro del 2021.
Nel merito, il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 7/2021: la responsabilità per lesione di interessi legittimi ha natura aquiliana e richiede la prova della lesione di un bene della vita, con applicazione dei criteri degli artt. 1223 e 1227 cod. civ. e non del criterio di prevedibilità dell’art. 1225 cod. civ..
Sul piano dell’onere di diligenza, il danneggiato deve aver attivato tutti i poteri procedimentali e di reazione processuale per eliminare l’illegittimità. Il parametro è l’art. 1227, comma 2, cod. civ., declinato ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a., comprensivo delle azioni impugnatorie e di condanna, degli strumenti cautelari e dell’accertamento del silenzio-inadempimento. Restano esclusi comportamenti particolarmente gravosi o altamente rischiosi per il privato.
Nel caso concreto, il danno lamentato si ricollega alla stasi protrattasi dal 2011, mai avversata ex art. 117 c.p.a. fino al 2014. Un ricorso avverso il silenzio nel triennio avrebbe evitato il pregiudizio, come dimostra il tempestivo rilascio del provvedimento dopo la sentenza del 2015. Il ricorso è dunque rigettato, con compensazione delle spese per le peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1223 c.c. – Risarcimento del danno
- Art. 1225 c.c. – Prevedibilità del danno
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore