Assegnazione temporanea del vigile del fuoco e motivazione delle esigenze di servizio (TAR Lombardia n. 1994 del 27.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, l’amministrazione può negare il beneficio per motivate esigenze organiche o di servizio, ma il relativo onere motivazionale e probatorio deve essere assolto con elementi concreti e verificabili. La mera scopertura di organico, ove contenuta e fronteggiabile con la riorganizzazione del servizio, e il generico riferimento a un territorio con peculiari esigenze operative non integrano le condizioni ostative. Il diniego è illegittimo quando non dimostra la natura degli interventi e la reale criticità organizzativa della sede, dovendo sempre prevalere l’interesse del minore all’unità e alla vicinanza del nucleo familiare.

Il Fatto

Il ricorrente, vigile del fuoco assegnato a una sede del Corpo Nazionale, presentava istanza di assegnazione temporanea presso la sede di ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, essendo coniugato con una lavoratrice a tempo indeterminato e padre di una figlia minore. L’amministrazione, dopo il preavviso di diniego e le osservazioni della parte, respingeva l’istanza.

Il lavoratore impugnava il provvedimento davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione della norma, dell’art. 31 Cost., dell’art. 24 della Carta di Nizza e dell’art. 3 della legge n. 241/1990. In sede cautelare il Tribunale accoglieva la domanda con ordinanza n. 196 del 2024, fissando l’udienza di merito; nelle more l’amministrazione eseguiva la misura con decreto di trasferimento immediato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce le coordinate ermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza sull’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001. Richiamando Cons. Stato n. 8180/2020 e la Corte cost. n. 99 del 2024, rileva che le esigenze organizzative ostative non possono ridursi alla mera scopertura di organico contenuta, fronteggiabile con gli ordinari strumenti di riorganizzazione del servizio.

Il Tribunale richiama poi la giurisprudenza che, in applicazione dell’art. 45, comma 31-bis, del d.lgs. n. 95/2017, ammette il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio solo in presenza di scoperture elevate o di contesti connotati da peculiari esigenze operative. Sulla scorta di Cons. Stato n. 2304/2021, elenca le ipotesi in cui il beneficio può essere legittimamente negato, tutte accomunate dall’esigenza di una dimostrazione rigorosa dell’amministrazione.

Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio osserva che il diniego si fondava sulla specificità delle funzioni del Corpo, sulla criticità della sede e sulla carenza di personale, con ricorso al lavoro straordinario. Tali elementi non superano la verifica. La consistenza della sede (n. 332 unità rispetto a un organico teorico di 356) non integra una scopertura patologica, e il lavoro straordinario si traduce in circa due turni annui compensati per ciascun vigile.

Sotto il profilo della sostituibilità, il ricorrente non svolge attività specializzata, non essendo capo squadra, capo reparto né autista; l’attività può quindi essere assicurata da altro operatore di pari ruolo. L’amministrazione non ha provato la natura degli interventi a sostegno del dedotto rischio antropico, né ha offerto elementi oggettivi sulla reale criticità organizzativa, considerato anche che la sede è una delle dodici presenti in Regione Lombardia e che nel primo quadrimestre 2023 sono stati disposti dodici trasferimenti temporanei nella stessa qualifica.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e salvo il nuovo esercizio del potere nel rispetto delle statuizioni della pronuncia. Le spese sono compensate, con onere del contributo unificato a carico dell’amministrazione soccombente, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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