Assegno circolare contraffatto: nesso causale escluso se il bene è consegnato prima dell’incasso (ABF Collegio di Milano n. 3863 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei casi di assegno contraffatto la valutazione della responsabilità dell’intermediario va condotta alla luce delle concrete modalità della truffa, e non in astratto. L’omessa individuazione, in sede di presentazione allo sportello, di irregolarità pure visibili sul titolo non assume rilievo causale rispetto al danno lamentato dal prenditore che non dimostri di aver consegnato il bene successivamente alla presentazione dell’assegno. Incombe sul ricorrente l’onere della prova del fatto costitutivo della domanda, compresa l’asserita attività di verifica del titolo posta in essere dalla banca prima della consegna del bene. La dichiarazione scritta del terzo che asserisce di aver assistito a una telefonata con il personale di filiale non è ammissibile nel procedimento ABF, che non prevede l’assunzione di prova testimoniale. La condotta gravemente imprudente del venditore, che abbia ceduto il bene a una controparte sconosciuta di ingente valore prima di ottenere un riscontro sulla validità del titolo, assume rilievo assorbente nella produzione del danno.

Il Fatto

La società ricorrente riferisce di aver venduto privatamente la propria autovettura e di aver ricevuto in pagamento un assegno di € 60.000,00, incassato presso l’intermediario convenuto e rivelatosi poi falso. Sostiene di aver rappresentato telefonicamente alla banca l’operazione nella mattina del giorno indicato e di aver ottenuto da un dipendente rassicurazioni sulla provvista per gli assegni circolari compilati meccanicamente. Allega la dichiarazione scritta di un terzo che avrebbe assistito alla telefonata.

Secondo la ricorrente, al momento dell’incasso la verifica scanner del titolo avrebbe segnalato un’anomalia; ricevute rassicurazioni alla cassa, l’assegno sarebbe stato inserito manualmente e versato in conto con valuta 22.11.2023. Il giorno successivo le veniva comunicata un’anomalia del titolo e lo storno dal conto, con la dicitura “assegno falso/contraffatto/clonato“. L’intermediario contesta la ricostruzione, nega di aver fornito garanzie, eccepisce l’inammissibilità delle testimonianze scritte e deduce la colpa grave della cliente, che avrebbe consegnato il veicolo prima di qualsiasi verifica bancaria.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dalla ripartizione dell’onere probatorio: grava sulla ricorrente dimostrare il fatto costitutivo della propria domanda. Quanto alle asserite rassicurazioni del personale di filiale, la dichiarazione scritta del terzo non è ammissibile, perché la procedura ABF non prevede l’assunzione di testimonianze e l’esclusione si estende alla forma scritta della prova testimoniale. Nel fascicolo non è del resto presente alcuna documentazione che suffraghi il rilascio preventivo di una dichiarazione di bene emissione, e l’assegno risulta presentato per la prima volta alla banca al momento dell’incasso.

Il punto decisivo è però un altro: la scansione temporale degli eventi. La ricorrente non offre elementi idonei a dimostrare che la consegna del veicolo sia intervenuta dopo la presentazione dell’assegno allo sportello, e anzi la denuncia ai Carabinieri sembra indicare il contrario. Mancano in atti l’atto di vendita e la documentazione dell’agenzia pratiche auto, che avrebbero consentito di verificare l’orario di finalizzazione del contratto.

Il Collegio non nasconde che il titolo presentasse irregolarità manifeste, segnatamente la difformità tra il CAB di Roma indicato e l’indicazione della provincia di Torino, rilevabili già dall’addetto allo sportello, il quale si è limitato a inserire manualmente i dati per fronteggiare l’illeggibilità del QR Code e il mancato perfezionamento della lettura elettronica tramite Check Image Truncation. Tali anomalie sono emerse solo in seguito, all’esito delle verifiche tramite i canali interbancari e della comunicazione di inesistenza del titolo da parte dell’ente trattario.

Tuttavia, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, la responsabilità va valutata alla luce delle concrete modalità della truffa: l’omessa individuazione delle irregolarità non assume rilievo causale se il prenditore non dimostra di aver fatto affidamento sul buon esito della procedura avviata dalla banca. Le evidenze in atti rivelano invece condotte gravemente imprudenti, aggravate dall’ingente valore del bene e dalla trattativa con una controparte sconosciuta, con efficacia assorbente nella produzione del danno. La responsabilità dell’intermediario è pertanto esclusa e il ricorso non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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