Disconoscimento di firma elettronica e obbligo di valutazione del merito creditizio (ABF Collegio di Bologna n. 3864 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o digitale, l’art. 20, comma 1-ter, del Codice dell’Amministrazione Digitale presume l’utilizzo del dispositivo di firma riconducibile al titolare, salvo prova contraria; grava pertanto sull’apparente sottoscrittore l’onere di offrire elementi idonei a vincere tale presunzione. L’invio degli OTP all’utenza telefonica del cliente e l’anomalia degli indirizzi IP non integrano, di per sé, prova dell’estraneità del soggetto alla sottoscrizione. Quanto all’art. 124-bis T.U.B., l’obbligo di valutazione del merito creditizio rientra nei doveri precontrattuali di correttezza e buona fede, ma non si traduce in un dovere del finanziatore di impedire al cliente di assumere obbligazioni ritenute sostenibili; la responsabilità dell’intermediario si configura solo in presenza di una verifica omessa o gravemente viziata da errori evidenti, dovendosi dimostrare la violazione dell’obbligo e il nesso causale con il danno.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito l’Arbitro Bancario Finanziario contestando tre contratti di finanziamento stipulati tra il 2024 e il 2025 e lamentando la violazione dell’obbligo di valutazione del merito creditizio. Dopo aver estratto una visura dalla banca dati CRIF, ha appreso dell’esistenza di quattro finanziamenti attivi a proprio nome: uno riconosciuto e tre disconosciuti, questi ultimi perfezionati in via digitale.
A sostegno del disconoscimento, il ricorrente ha dedotto di aver sporto denuncia-querela, di non aver mai ricevuto i codici OTP, di non riconoscere gli indirizzi e-mail indicati nei contratti e di averli visti perfezionati in luoghi in cui non si era mai recato, secondo gli indirizzi IP dei dispositivi utilizzati. Ha inoltre rilevato che nei contratti erano indicate dichiarazioni reddituali difformi e superiori al reddito effettivamente percepito. L’intermediario ha resistito, eccependo la regolarità delle sottoscrizioni e richiamando la coincidenza del numero di cellulare cui erano stati inviati gli OTP con quello indicato dalla stessa ricorrente.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha esaminato separatamente i due profili della controversia. Sul primo, ha richiamato l’art. 20, comma 1-bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale, che attribuisce al documento informatico l’efficacia dell’art. 2702 c.c. ove sia garantita la riconducibilità all’autore, e il successivo comma 1-ter, che introduce la presunzione di riferibilità dell’utilizzo del dispositivo di firma al titolare. Secondo l’orientamento consolidato dell’Arbitro, è quindi l’apparente sottoscrittore a dover fornire elementi idonei a vincere tale presunzione.
Nel caso concreto, gli elementi addotti dalla ricorrente non sono stati ritenuti sufficienti. I codici OTP risultavano inviati all’utenza telefonica dalla stessa indicata, da considerarsi nella sua disponibilità in assenza di prova di utilizzo abusivo. L’anomalia degli indirizzi IP, secondo l’orientamento richiamato, non costituisce di per sé indice di frode né prova dell’estraneità del cliente, essendo compatibile con un utilizzo lecito dei servizi digitali. Anche l’indirizzo e-mail coincideva con quello già impiegato in un rapporto non disconosciuto.
Il Collegio ha poi valorizzato l’evoluzione della posizione della ricorrente: nel primo reclamo la contestazione riguardava soprattutto la sostenibilità dell’indebitamento, mentre solo in seguito è stata prospettata la non riferibilità delle sottoscrizioni. Parimenti, l’esercizio del diritto di recesso su uno dei contratti di acquisto collegati presuppone una qualche conoscenza del rapporto. L’intermediario ha inoltre prodotto un contratto di acquisto con firma ritenuta conforme a quella usata nel procedimento e non specificamente disconosciuta. La domanda di inefficacia è stata quindi respinta.
Sul secondo profilo, il Collegio ha ricordato che l’art. 124-bis T.U.B. impone al finanziatore di valutare il merito creditizio su informazioni adeguate, ma non un dovere generale di impedire al cliente di assumere obbligazioni ritenute convenienti. La verifica deve essere diligente e su basi oggettive, senza sostituire il finanziatore alle scelte economiche del cliente. La responsabilità si configura solo in caso di verifica omessa o gravemente viziata, con onere del ricorrente di provare violazione e nesso causale.
Nel caso in esame, la ricorrente ha fondato la censura su un reddito pensionistico inizialmente indicato in circa 750,00 euro mensili e poi collocato in una forbice tra 750,00 e 830,00 euro. Dalla Certificazione Unica è però emerso un reddito annuo di pensione di 10.763,00 euro che, scontate le imposte, corrisponde a circa 822,00 euro mensili, oltre a ulteriori redditi fondiari desumibili dall’applicazione della cedolare secca. La ricostruzione reddituale è risultata quindi parziale e non univoca. Il Collegio ha concluso per il rigetto del ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore richiesta, compresa quella delle spese di assistenza professionale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.