Blocco del conto per errore della banca (ABF Collegio di Palermo n. 3930 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il blocco temporaneo del conto corrente disposto dall’intermediario per errore operativo integra inadempimento contrattuale, ove il fatto sia riconosciuto o comunque incontestato. L’accertamento dell’inadempimento non comporta però automaticamente la condanna al risarcimento: ai sensi dell’art. 2697, primo comma, cod. civ., anche nell’ipotesi dell’art. 1218 cod. civ. il creditore è esonerato dalla prova dell’inadempimento, ma resta onerato della prova dell’esistenza e della consistenza del danno. Il danno non patrimoniale non è in re ipsa e deve essere provato dal ricorrente, anche mediante presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza, potendo il Collegio ricorrere alla liquidazione equitativa solo ove la parte abbia indicato idonei elementi di valutazione. Le spese legali costituiscono danno emergente risarcibile solo in presenza di un comportamento dell’intermediario gravemente scorretto o significativamente dilatorio od ostruzionistico.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente presso l’intermediaria resistente, dal 16 al 28 gennaio 2025 rilevava un blocco del conto che gli impediva di effettuare acquisti e pagamenti necessari allo svolgimento della propria attività di impresa. Esperite senza esito le interlocuzioni con la banca, si rivolgeva all’ABF chiedendo l’accertamento dell’inadempimento e la condanna al risarcimento del danno, quantificato in € 3.500,00 comprensivi delle spese legali, o nell’importo diverso ritenuto dal Collegio.
L’intermediaria, pur riconoscendo l’accaduto e il proprio errore, contestava la fondatezza della pretesa risarcitoria sul piano probatorio. Le parti insistevano nelle rispettive posizioni nelle repliche e controrepliche.
La motivazione del Collegio
Il Collegio di Palermo ha qualificato la vicenda come richiesta di accertamento dell’inadempimento e di condanna risarcitoria per il blocco del conto protrattosi per circa dodici giorni. Il fatto è risultato incontestato: per un errore operativo riconosciuto dalla resistente, tra il 16 e il 28 gennaio 2025 il conto è rimasto bloccato. Da qui l’accertamento dell’inadempimento contrattuale dell’intermediario.
La domanda risarcitoria si è invece fermata sul piano probatorio. Il Collegio ha richiamato la regola dell’art. 2697, primo comma, cod. civ.: grava sul ricorrente l’onere di provare l’esistenza e la consistenza del danno, e ciò vale anche nell’ipotesi dell’art. 1218 cod. civ., in cui il creditore è esonerato dalla prova dell’inadempimento, che può limitarsi ad allegare, ma non dalla prova del danno risarcibile.
Nel caso concreto il ricorrente si era limitato a dedurre la temporanea impossibilità di effettuare acquisti e pagamenti necessari all’attività di impresa, indicando alcune operazioni non andate a buon fine. Mancava però qualsiasi elemento dal quale desumere che, dopo lo sblocco, tali bonifici non fossero stati eseguiti, né che la mancata esecuzione o il ritardo avessero causato un pregiudizio, eventualmente anche di tipo reputazionale.
Analoga conclusione per il danno non patrimoniale: la sua sussistenza non è in re ipsa, ma deve essere provata dal ricorrente anche con presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza. Il Collegio ha ammesso il ricorso alla liquidazione equitativa, purché la parte indichi idonei elementi di valutazione, nella specie assenti. Il disagio vissuto è stato ritenuto intuibile, ma non sufficiente a fondare il risarcimento.
Quanto alle spese di assistenza difensiva, quantificate in € 763,70, il Collegio ha richiamato la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580/2025: le spese legali sono danno emergente risarcibile solo ove sia dimostrato un comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico, dell’intermediario. La quantificazione avviene in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., valutando complessità delle questioni, valore della controversia, grado di colpevolezza e necessità dell’assistenza legale. Nel caso di specie l’intermediaria, dopo aver inizialmente imputato il blocco a un presunto pignoramento, ha riconosciuto l’errore riscontrando il reclamo: comportamento non qualificabile come gravemente scorretto né dilatorio, in una controversia non particolare complessa. Il ricorso è stato quindi non accolto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1218 c.c. – Responsabilità del debitore
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova