Truffa telefonica e bonifico allo sportello: operazione autorizzata esclude responsabilità della banca (ABF Collegio di Bologna n. 3862 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il bonifico impartito personalmente dal pagatore allo sportello, anche quando sia determinato da un raggiro di terzi, costituisce operazione autorizzata e resta estraneo al regime di responsabilità dettato dal d.lgs. n. 11/2010 per le operazioni di pagamento non autorizzate. In tale ipotesi può residuare soltanto una responsabilità dell’intermediario secondo le regole del diritto comune, ove sia provata una sua concreta negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali ex art. 1218 c.c.. L’importo elevato, lo svuotamento del conto, l’unicità dell’operazione e la destinazione verso altra banca non sono di per sé sufficienti a fondare tale responsabilità, in difetto della prova che il personale fosse posto a conoscenza del contesto fraudolento.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un conto corrente, riferisce di essere rimasta vittima, il 13 giugno 2025, di una truffa telefonica. Riceveva un SMS apparentemente proveniente dalla banca, con l’avviso di un pagamento di € 7.800,00 asseritamente eseguito sul proprio conto e l’invito a contattare un’utenza telefonica. Dopo aver richiamato il numero, parlava con un sedicente operatore del servizio clienti e poi con un sedicente appartenente alla Questura, che la induceva a recarsi in filiale per eseguire un bonifico istantaneo, presentato come trasferimento della provvista su un nuovo conto a lei intestato.
Presso lo sportello la ricorrente chiedeva l’esecuzione di un bonifico istantaneo di € 28.911,08, pari all’intera giacenza, in favore di un IBAN acceso presso altra banca, indicando sé stessa quale beneficiario. Compresa la truffa solo dopo, sporgeva denuncia il medesimo giorno. Chiedeva il rimborso dell’importo e delle commissioni, oltre alle spese di assistenza tecnica, sostenendo la responsabilità dell’intermediario per non avere rilevato l’anomalia dell’operazione. La banca resisteva, qualificando la vicenda come truffa generica e ascrivendo il danno alla condotta gravemente colposa della cliente.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove da un dato documentale: l’operazione è stata eseguita personalmente dalla ricorrente, che si è recata in filiale e ha richiesto allo sportello il bonifico, poi contabilizzato con causale “Giroconto per spese fondi personali”, sottoscrivendo il modulo per l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela previsto per le operazioni di importo rilevante. In presenza di una disposizione impartita integralmente dal pagatore, non trova applicazione il regime speciale del d.lgs. n. 11/2010 per le operazioni non autorizzate.
Il richiamo è al Collegio di Coordinamento n. 8671/2024, secondo cui, quando il pagamento è eseguito per intero dal cliente pur in esito a raggiri di terzi, l’operazione deve considerarsi autorizzata e la fattispecie esula dall’ambito della PSD2; può residuare solo uno spazio di responsabilità secondo il diritto comune, ove sia dimostrata una concreta negligenza dell’intermediario. Il tema scrutinabile diventa dunque l’eventuale inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., sotto il profilo delle cautele esigibili nel caso concreto.
Su questo terreno la domanda non è accolta. La stessa ricostruzione della ricorrente evidenzia che l’ordine è stato impartito nella convinzione di trasferire le somme su un conto a sé intestato, senza che dagli atti emergano elementi idonei a dimostrare che il personale fosse stato posto a conoscenza del contesto fraudolento. La banca ha dedotto che la cliente non manifestava agitazione, paura o fretta e non riferiva del contatto telefonico né delle ragioni effettive del trasferimento; tale ricostruzione non risulta superata da elementi contrari.
Il Collegio richiama la propria decisione n. 597/2026, resa in fattispecie analoga, in cui è stata esclusa ogni responsabilità dell’intermediario allorché il cliente, al telefono con un sedicente appartenente alle Forze dell’Ordine, si sia recato in filiale senza rappresentare il contesto della truffa. Analogamente, la decisione n. 11217/2025 ha ribadito che il bonifico disposto personalmente allo sportello dalla vittima di social hacking è operazione autorizzata e che la banca non risponde in mancanza di specifici elementi di negligenza concreta. Né si ravvisano omissioni nell’istruttoria preventiva o nelle verifiche successive: la banca ha sottoposto la cliente al questionario, ha verificato l’IBAN di destinazione, risultato non presente in black list interbancaria, e ha attivato alle ore 13:20 la procedura di richiamo del bonifico, con esito negativo per indisponibilità dei fondi.
Quanto alle anomalie valorizzate dalla ricorrente, esse non sono di per sé sufficienti a fondare la responsabilità, in difetto della prova che imponessero un rifiuto dell’esecuzione o ulteriori approfondimenti. Sul piano probatorio, la mancata produzione dell’SMS e del registro delle chiamate non consente di valorizzare ulteriormente la sofisticazione del raggiro. La perdita trova dunque causa determinante nella condotta della ricorrente, che ha assorbito il rilievo causale di ogni altro profilo. Il ricorso è rigettato, con esclusione anche delle spese di assistenza tecnica.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.