Riduzione lineare assegno di cura illegittima senza graduazione per ISEE e bisogni (TAR Campania n. 5486 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’assegno di cura a valere sul Fondo per la non autosufficienza non è garantito in termini assoluti, ma resta conformato dall’Amministrazione mediante graduatoria in relazione alle risorse disponibili. La condizione di disabilità gravissima attribuisce priorità massima nell’accesso, non un diritto all’inserimento automatico né un legittimo affidamento al mantenimento del contributo per le annualità successive. Le singole graduatorie sono autonome e l’Amministrazione non è vincolata al principio della spesa storica. In sede di assegnazione deve invece essere applicata la graduazione imposta dall’allegato B della d.G.R.C. n. 70/2024, che impone di valutare congiuntamente condizioni sociali svantaggiate e condizioni economiche, con le riduzioni e maggiorazioni ivi previste. La riduzione lineare degli importi in misura fissa, senza dare conto dell’applicazione di tali criteri, è illegittima.

Il Fatto

I ricorrenti, esercenti la responsabilità genitoriale su una minore affetta da disabilità gravissima, impugnano la determinazione con cui l’Ambito n. 31 del Comune di Torre del Greco ha approvato la graduatoria dei beneficiari degli assegni di cura sul Fondo non autosufficienza, unitamente alla delibera del Coordinamento Istituzionale di Ambito del 22.07.2025, con cui sono stati applicati i criteri di riparto e ridotti del 60% gli importi destinati ai soggetti gravissimi. Contestano in particolare la quantificazione dell’assegno in 720,00 euro mensili, ritenuta insufficiente.

Chiedono l’accertamento del diritto all’erogazione per l’annualità 2025, con imputazione al progetto FNA 2023, nella misura massima di 1.200,00 euro oltre alla maggiorazione del 10%, in quanto soggetto allettato h24 e beneficiario di cure domiciliari di terza fascia, secondo la d.G.R.C. n. 70/2024, allegato B, paragrafo 2.2. Deducendo l’illegittimità della graduatoria per violazione della normativa regionale ed europea, affidano il gravame a due motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ritiene il ricorso tempestivo, non risultando in atti la prova della pubblicazione della graduatoria all’Albo pretorio, pubblicazione eccepita solo nella relazione istruttoria dell’Ente. Nel merito, il Tribunale chiarisce che il diritto all’assegno deve essere preventivamente conformato dall’Amministrazione mediante una graduatoria, tenendo conto dei fondi disponibili.

L’art. 1, comma 5, d.P.C.M. 3 ottobre 2022 consente che l’offerta di servizi sia integrata da contributi, diversi dall’indennità di accompagnamento, per il sostegno alle persone non autosufficienti. L’assegno di cura erogato dalla Regione Campania si qualifica quindi come contributo integrativo dell’indennità di accompagnamento e non esaurisce le forme di assistenza economica e socio-sanitaria previste dall’ordinamento.

Sebbene gli individui con disabilità gravissima godano di priorità massima nell’accesso ai fondi, l’assegno non è garantito in termini assoluti e dipende dai limiti delle risorse finanziarie, in linea con Consiglio di Stato Sez. III, 19 dicembre 2025, n. 10131. Da ciò deriva che essere stati destinatari del contributo per le annualità precedenti non determina alcun legittimo affidamento circa il mantenimento per gli anni successivi. Le singole graduatorie sono autonome e può escludersi che l’Amministrazione sia vincolata al principio della spesa storica. La disposizione dell’allegato B sulla non rivalutazione dei beneficiari già valutati riguarda gli obblighi dei Comuni per la programmazione annuale dei progetti d’Ambito, non la valutazione delle domande dei singoli.

Sono invece fondate le censure relative alla mancata applicazione dei criteri dell’allegato B della d.G.R.C. n. 70/2024, paragrafo 2.2. La norma fissa importi mensili massimi, riduzioni e maggiorazioni, e impone di graduare le richieste considerando sia le condizioni sociali svantaggiate, accertate tramite le schede SVAMA e SVAMDI e l’allegato C, sia le condizioni economiche, in base all’ISEE più basso. Il Comune, per l’FNA 2023, ha invece applicato i medesimi criteri dell’FNA 2022, con riduzioni lineari del 40%. La graduatoria indica solo l’importo per il singolo beneficiario, senza dare conto della graduazione secondo i due criteri, e la relazione istruttoria nulla chiarisce sulle modalità di redazione.

I provvedimenti gravati sono pertanto illegittimi e vanno annullati, fatte salve le successive determinazioni dell’Amministrazione, con condanna del Comune alle spese. Il Collegio richiama, in termini, Tar Napoli, Sezione IX, 17.2.2026, n. 1159 e Tar Napoli, Sezione IX, 25.5.2026, n. 3305.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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