Notifica del titolo esecutivo alla P.A. e inammissibilità dell’ottemperanza (TAR Sicilia n. 2529 del 18.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notifica del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione, ai fini della decorrenza del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, costituisce un adempimento amministrativo e non un atto processuale. Essa deve essere effettuata presso la sede legale dell’ente debitore e non presso l’Avvocatura dello Stato, non trovando applicazione l’art. 11 r.d. n. 1611/1933. La notifica eseguita presso un ufficio periferico, mera articolazione territoriale del Ministero, non integra la condizione dell’azione esecutiva e determina l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza. Lo spatium deliberandi deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell’amministrazione debitrice.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile, sezione lavoro, di Catania n. 1670/2023, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad attribuire in suo favore la carta elettronica per un valore complessivo di euro 1.500,00, oltre accessori.
Il titolo esecutivo è stato notificato tramite pec all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania e all’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Ambito territoriale di Catania. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma. Il Tribunale ha disposto l’onere documentale a carico della ricorrente, che vi ha dato esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, con avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità: il titolo esecutivo risultava notificato non presso la sede centrale del Ministero, ma presso un ufficio periferico e l’Avvocatura dello Stato.
Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 come condizione dell’azione esecutiva. Il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo è funzionale a consentire all’amministrazione un spatium deliberandi per l’esecuzione spontanea e a evitare l’instaurazione del giudizio.
Da ciò deriva la natura non processuale dell’adempimento e l’inapplicabilità dell’art. 11 r.d. n. 1611/1933, che impone la notifica degli atti giudiziali presso l’Avvocatura dello Stato. La notifica del titolo deve invece raggiungere l’amministrazione debitrice presso la sua sede reale, poiché lo spatium deliberandi, per essere utile ed effettivo, deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell’ente.
Il Collegio ha poi escluso che l’Ufficio scolastico regionale possa assumere rilievo come destinatario, trattandosi di mera articolazione territoriale e periferica del Ministero, in forza degli artt. 2 d.P.R. n. 319/2003 e 75, comma 3, d.lgs. n. 300/1999. Richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 1769 del 2018, ha ribadito che le istituzioni scolastiche agiscono in veste di organi statali e che il soggetto giuridico destinatario della notifica è il Ministero dell’istruzione, titolare delle funzioni amministrative e della gestione del servizio istruzione.
Poiché il titolo non è stato notificato presso la sede legale dell’ente debitore, non può ritenersi decorso il termine dilatorio prima del quale non è consentito agire in executivis per il pagamento di somme di danaro. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della definizione in rito su questione sollevata d’ufficio e della costituzione di mera forma dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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