Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione dell’interesse (TAR Puglia n. 47 del 12.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa della parte ricorrente nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere, restando priva di rilievo la circostanza che la soddisfazione derivi da un provvedimento adottato dall’amministrazione nel corso del processo. Il venir meno dell’interesse alla decisione va verificato in concreto, con riguardo all’utilità che la parte ritrarrebbe dall’eventuale accoglimento del ricorso. Quando la pretesa risulti completamente appagata, il Collegio dà atto della cessazione e provvede sulle spese secondo il criterio della compensazione, ove sussistano giusti motivi e vi sia l’assenso della parte.

Il Fatto

Il Comune di Bari ha indetto un avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti interessati allo svolgimento dell’attività di sharing con monopattini elettrici sul territorio comunale, per una durata di ventiquattro mesi e un numero massimo di cinque operatori. Con successiva determinazione dirigenziale l’amministrazione ha approvato i verbali della Commissione tecnica e la graduatoria finale, autorizzando allo svolgimento del servizio i soggetti collocati nelle prime tre posizioni.

La società collocatasi in quarta posizione ha impugnato gli atti dinanzi al TAR, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. In seguito alla decadenza dalla graduatoria di una delle partecipanti collocate in posizione utile, la ricorrente è risalita al terzo posto; ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione sui primi tre motivi e ha insistito per l’accoglimento dei restanti, volti a travolgere l’intera procedura. Il Comune e una controinteressata hanno eccepito la sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dapprima rilevato, con ordinanza istruttoria, che il ricorso non era maturo per la decisione, essendo necessario verificare l’esistenza di un interesse concreto ed attuale alla definizione della controversia, alla luce dello scorrimento della graduatoria che avrebbe consentito alla ricorrente di ottenere il titolo per svolgere il servizio. Ha pertanto richiesto all’amministrazione una relazione in ordine all’estromissione della terza classificata e alla sopravvenuta redazione di una nuova graduatoria.

All’esito dell’istruttoria è emerso che il Comune ha riformulato la graduatoria, facendo seguito all’esclusione della terza graduata e allo scorrimento in favore della ricorrente, e ha successivamente comunicato a quest’ultima l’autorizzazione a svolgere il servizio oggetto della procedura impugnata.

Su queste premesse il Tribunale ha ritenuto che la pretesa della ricorrente risulti completamente soddisfatta dall’amministrazione, con la conseguenza che non restava che dare atto della intervenuta cessazione della materia del contendere. La decisione non affronta nel merito i motivi di ricorso, poiché l’avvenuto conseguimento del titolo autorizzatorio rende superfluo l’esame delle censure.

Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione tra le parti, ravvisando giusti motivi e valorizzando l’assenso espresso al riguardo dalla ricorrente. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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