Conto giudiziale sottoscritto dal direttore e non parificato: improcedibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 136 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale è procedibile solo quando sia reso dal soggetto che ha avuto il maneggio di denaro o di beni e valori pubblici e sia corredato dall’attestazione di parifica proveniente da organo diverso dal compilatore. La sottoscrizione apposta dal direttore gerarchicamente superiore, che avochi a sé la resa del conto in assenza di una disposizione organizzativa e di un accertato inadempimento del consegnatario, non integra la parifica e non vale a costituire validamente il rapporto contabile. In tal caso va pronunciata l’improcedibilità, con conseguente ordine di deposito dei conti nelle forme di legge, muniti delle attestazioni e dei controlli prescritti. In difetto di successiva presentazione resta percorribile la procedura per resa di conto da parte della Procura erariale.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia è investita di quattro giudizi di conto, relativi agli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019, aventi ad oggetto la gestione delle targhe automobilistiche presso l’Ufficio della Motorizzazione civile. I conti risultano sottoscritti esclusivamente dal direttore pro tempore, che ha avocato a sé la relativa sottoscrizione pur essendo il consegnatario dei beni un altro soggetto, qualificato come agente contabile.
Il magistrato istruttore rileva inoltre la non completa conformità della modulistica alle prescrizioni diramate dalla Direzione generale della Motorizzazione: è stato prodotto il solo modello D.G.M. 123, vistato dal direttore e dalla competente Ragioneria territoriale, mentre manca l’attestazione sulle targhe cedute e non è stato utilizzato il modello D.G.M. 125. Da qui la prospettazione dell’improcedibilità dei giudizi, con rimessione della questione alla Sezione.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Sezione dispone la riunione dei giudizi, per connessione soggettiva e oggettiva, trattandosi di conti relativi alla medesima gestione riferita a diversi esercizi. Nel merito, il collegio esclude che il deposito dei conti possa formalmente determinare la pendenza dei relativi giudizi contabili: il conto o risulta privo del requisito soggettivo, oppure non risulta parificato e dunque non è assoggettabile al giudizio.
Sul piano sistematico la Corte richiama il parere n. 4/2020 della sede consultiva, secondo cui solo il deposito del conto parificato costituisce l’atto che radica il giudizio, perché certifica la concordanza dei conti con le scritture detenute dalla struttura e consente il controllo della Corte. Viene richiamato anche il consolidato orientamento (Sez. Veneto n. 167/2022) per cui non può esservi coincidenza tra chi sottoscrive il conto e chi lo parifica: i visti apposti dal medesimo soggetto che ha reso il conto non integrano l’adempimento.
La Sezione ribadisce che la parifica non si esaurisce in un controllo di coerenza interna del conto rispetto ai giustificativi formati e custoditi dal contabile, ma è finalizzata ad attestare che la rendicontazione è coerente con le risultanze contabili e presuppone un controllo incrociato con la contabilità dell’ente. Sul punto richiama Sez. Lazio, sentenze-ordinanze nn. 669 e 670 del 2012, le Sezioni Riunite n. 22/2016/QM e Sez. III App. n. 542/2017.
Quanto alla posizione soggettiva, il collegio osserva che chi non riveste la qualità di agente contabile rispetto a uno specifico conto non può rendere validamente quel conto: in tal caso va resa pronuncia di improcedibilità e il conto deve essere presentato dal soggetto competente. La costituzione in giudizio del contabile, o la sua contumacia, non muta il quadro (in termini, Sez. Giur. Toscana n. 82/2023), in attuazione del principio di necessarietà del giudizio di conto.
Essendo ampiamente decorsi i termini di presentazione, richiamati gli art. 74 del R.D. n. 2440/1923, gli artt. 611 e ss. del R.D. n. 827/1924 e l’art. 16, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 123/2011, la Corte dichiara l’improcedibilità e ordina al contabile di depositare i conti nelle modalità di legge, muniti delle attestazioni di parifica e dei pertinenti controlli, entro i termini decorrenti dalla comunicazione della sentenza. Nulla per le spese.
Nota della Redazione
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