Corruzione e concussione: irrilevanza della irrisorietà del prezzo (Cass. pen. Sez. VI n. 38809 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di corruzione per l’esercizio della funzione, l’atto oggetto del mercimonio deve rientrare nella sfera di competenza o di influenza, anche di mero fatto, dell’ufficio cui appartiene il soggetto corrotto. L’irrisorietà dell’utilità conseguita rispetto alla rilevanza dell’atto non è elemento costitutivo del reato e rileva unicamente sul piano probatorio dell’esistenza del nesso sinallagmatico. La decisione sulle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che assolve l’obbligo motivazionale indicando le sole ragioni ostative, senza necessità di esaminare tutti gli elementi prospettati. È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che censuri una sola delle autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata.
Il Fatto
Il ricorrente, sindaco di un comune, era stato accusato di tentata concussione e di corruzione per avere, in un caso, sollecitato la dazione di una somma da parte dei rappresentanti di una società impegnata nella realizzazione di un parco eolico, condizionando l’approvazione di un provvedimento di sdemanializzazione; nell’altro, di avere richiesto danaro a un imprenditore in relazione all’accelerazione del pagamento di fatture vantate verso il comune.
Il Giudice dell’udienza preliminare, con rito abbreviato, aveva riqualificato il primo episodio ai sensi dell’art. 322, terzo comma, cod. pen. e condannato l’imputato. La Corte di appello, in parziale riforma, aveva ridotto la pena e riconosciuto il diritto al risarcimento in favore della parte civile. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibile il primo motivo per aspecificità. I giudici di appello avevano ricostruito il fatto non solo sulle dichiarazioni del soggetto la cui posizione era stata archiviata, ma anche su registrazioni, intercettazioni, messaggi e testimonianze. Il ricorrente, censurando solo l’affermazione iniziale della sentenza, non si è confrontato con le autonome e autosufficienti rationes decidendi, rendendo irrilevante la questione di legittimità costituzionale proposta.
Quanto al secondo motivo, concernente la riqualificazione ex art. 322, terzo comma, cod. pen., la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché si risolve in una sollecitazione a un rinnovato esame delle risultanze probatorie. È preclusa al giudice di legittimità una diversa lettura degli elementi di fatto valutati dal giudice di merito.
Sul terzo motivo, relativo agli artt. 318 e 321 cod. pen., la Corte ha confermato che, benché il sindaco non avesse il potere di liquidare le fatture, tale attività rientrava nelle competenze tecnico-amministrative del comune diretto dall’imputato, sulle quali egli esercitava una forma di ingerenza, come dimostrato dall’effettiva accelerazione delle liquidazioni. Ha richiamato il principio secondo cui l’atto oggetto del mercimonio deve rientrare nella sfera di competenza o di influenza del corrotto, anche di mero fatto.
La Corte ha inoltre escluso che il carattere asseritamente irrisorio del prezzo del reato possa valere a escluderlo. L’irrisorietà rispetto alla rilevanza dell’atto rileva solo sul piano probatorio del nesso sinallagmatico, e i giudici di appello hanno motivatamente ritenuto la somma non di valore del tutto modesto, essendo intesa a sbloccare pagamenti di celere definizione.
Infine, sul diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che la relativa decisione è sottratta al controllo di legittimità salvo errori logico-giuridici. Il giudice non deve esaminare tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente indicare le ragioni ostative. Nessun rapporto di necessaria interdipendenza sussiste tra determinazione della pena nel minimo edittale e concessione delle attenuanti. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese di difesa della parte civile.
Nota della Redazione
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