Assoluzione penale non esclude il pericolo di infiltrazione mafiosa (TAR Sicilia n. 1651 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’informativa antimafia presuppone concreti elementi dai quali risulti che l’attività d’impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare attività criminose o esserne condizionata, non essendo necessaria la prova dell’intervenuta infiltrazione, ma sufficiente un giudizio prognostico latamente discrezionale sulla sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi. Il giudizio demandato al Prefetto è autonomo rispetto a quello penale: gli elementi posti a base del provvedimento interdittivo possono essere già stati oggetto di processo penale conclusosi con assoluzione, la quale non è di per sé idonea a escludere il pericolo di condizionamento mafioso. L’attualità del quadro indiziario permane fino all’intervento di fatti nuovi, ulteriori rispetto a una precedente valutazione, che evidenzino il venir meno della situazione di pericolo; il mero decorso del tempo o un asserito dissequestro non documentato non valgono a superarla.
Il Fatto
La società ricorrente, costituita nel 2004 e posta in liquidazione volontaria nel 2009, impugna l’informativa antimafia emessa dalla Prefettura e notificata nel 2019. Il provvedimento muove da una richiesta prefettizia e da circostanze che coinvolgono due dei tre soci, ciascuno titolare di una quota rilevante del capitale sociale, entrambi già tratti in arresto per reati di matrice mafiosa e poi assolti con formula piena nel relativo procedimento penale.
La ricorrente lamenta la carenza di istruttoria, la mancanza del requisito dell’attualità e il difetto di motivazione: l’informativa si fonderebbe su episodi anteriori alla costituzione della società e comunque smentiti dalle assoluzioni, mentre l’accertamento del 2019 sulla sede legale nulla dimostrerebbe in ordine al rischio di infiltrazione. L’Amministrazione resiste e chiede il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i principi consolidati sull’istituto. Ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, l’informativa tutela l’ordine pubblico economico, la libera concorrenza e il buon andamento della pubblica amministrazione, escludendo che l’imprenditore meriti la fiducia delle istituzioni. Non occorre provare l’infiltrazione, ma solo elementi sintomatico-presuntivi dai quali dedurre, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, il pericolo di ingerenza criminale, da apprezzarsi in maniera unitaria.
Su questa base il Tribunale respinge il ricorso. Le assoluzioni dei soci non neutralizzano il rischio: il provvedimento desume da molteplici procedimenti per reati di matrice mafiosa il quadro indiziario, e le stesse sentenze di proscioglimento recano plurimi elementi di fatto dai quali trarre ragionevolmente il convincimento del pericolo. Il Collegio legge in tal senso il passaggio in cui si dà atto della caratura criminale di un familiare e delle frequentazioni dei soci con soggetti di spicco della cosca locale.
Quanto al secondo socio, il provvedimento riferisce di una coesione di interessi economici con le consorterie mafiose per il tramite di altra società a lui riconducibile, attinta da provvedimento ablativo di prevenzione. Il giudizio autonomo del Prefetto trae dalle risultanze processuali gli elementi di permeabilità criminale, senza vincolarsi all’esito penale.
Sulla attualità del pericolo, il Collegio aderisce all’indirizzo per cui essa permane fino all’intervento di fatti nuovi di segno contrario. Non rileva il presunto dissequestro del compendio imprenditoriale, non prodotto in giudizio e dunque elemento neutro. La valutazione complessiva degli elementi sorregge la presunzione di infiltrazione e impone il rigetto, con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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