Prescrizioni su ricetta rossa fuori dall’attività istituzionale e danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 47 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che utilizzi il ricettario pubblico per prescrivere farmaci nell’esercizio dell’attività libero-professionale viola le prescrizioni di cui all’art. 2 D.L. n. 443/1987 e all’art. 15 quinquies, comma 4, D. Lgs. n. 502/1992, posto che l’impiego dei ricettari per la prescrizione o la proposta di prestazioni erogabili dal SSN è riservato ai medici dipendenti o convenzionati nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali. A tale violazione consegue l’obbligo, previsto dall’art. 1, comma 4, D.L. n. 323/1996, di rimborsare al SSN il farmaco indebitamente prescritto, quantificandosi il danno erariale nell’esborso sostenuto dall’Azienda sanitaria. Il pregiudizio deriva dalla stessa violazione delle regole procedurali e sostanziali, non essendo richiesto l’accertamento dell’effettiva inutilità della prescrizione, grava però sul convenuto l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., che i farmaci sarebbero stati comunque prescritti da un altro medico operante nella veste pubblica. La speciale tenuità del danno riconosciuta nella sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. non vincola il giudice contabile nella quantificazione. In difetto di prova del contrario, la condotta è connotata da dolo, essendo il medico consapevole dell’estraneità dei pazienti alle proprie liste.

Il Fatto

Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio un medico chirurgo in regime di convenzione con l’ASL, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore dell’Azienda sanitaria, per avere egli prescritto farmaci con il ricettario del SSN a pazienti iscritti nelle liste di altri medici e trattati in regime di libera professione, nel periodo 2012-2015.

Per gli stessi fatti l’interessato aveva ottenuto l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.; l’Azienda, dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti, aveva agito in questa sede. La Procura aveva quantificato il danno in circa 60.543,34 euro, poi ridotti a seguito dell’istruttoria.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rilievo che la sentenza di patteggiamento non ha efficacia di giudicato nei giudizi civili e amministrativi, ma la richiesta di applicazione della pena costituisce comunque un elemento di prova valutabile, senza necessità di riscontri esterni, salvo che il convenuto alleghi le ragioni per cui, benché innocente, abbia optato per il rito alternativo. Nel caso concreto, gli atti di indagine, le testimonianze dei pazienti e le dichiarazioni rese in sede disciplinare confermano la ricostruzione dei fatti.

In punto di prova del corretto abbinamento medico-paziente, la Sezione, dopo l’ordinanza istruttoria n. 20/2023, ritiene superati i dubbi difensivi: le liste acquisite dall’Anagrafe sanitaria non costituiscono rielaborazione di secondo grado, ma estrapolazione dalla banca dati dell’Amministrazione, attestata dai dipendenti competenti. Ad abundantiam, la Corte acquisisce d’ufficio i documenti della memoria del 4 novembre 2023, ai sensi dell’art. 94, comma 1, c.g.c., non dovendosi concedere termine a difesa perché non richiesto e perché le controdeduzioni erano già state ampiamente esposte.

Nel merito, la Sezione ritiene che le prescrizioni con ricetta rossa effettuate fuori dall’attività istituzionale siano intrinsecamente illegittime. Il ricettario pubblico è riservato ai medici dipendenti o convenzionati nell’ambito dei rispettivi compiti (art. 2 D.L. n. 443/1987) ed è vietato ai medici del servizio pubblico nell’esercizio dell’attività libero-professionale (art. 15 quinquies, comma 4, D. Lgs. n. 502/1992). L’art. 1, comma 4, D.L. n. 323/1996 qualifica espressamente come indebita la prescrizione che non rispetti tali regole e impone al medico il rimborso del costo al SSN.

Quanto alla dedotta insussistenza del danno per essere i farmaci comunque dovuti, la Corte prende posizione nel contrasto giurisprudenziale richiamato, aderendo all’orientamento secondo cui il pregiudizio è configurabile per il solo fatto che i farmaci siano illegittimamente posti a carico del SSN. Tuttavia, il medico è ammesso a fornire la prova contraria, dimostrando che il farmaco era necessario e che altro medico lo avrebbe verosimilmente prescritto; onere che, per la regola dell’art. 2697 cod. civ., grava su chi eccepisce. Nel caso in esame il convenuto non ha assolto tale onere.

L’elemento soggettivo è doloso: il medico operava in studi al di fuori dei Comuni di assegnazione, aveva dichiarato di non svolgere ulteriori attività professionali e riscuoteva i compensi dai pazienti, circostanza non compatibile con l’assistenza ai propri iscritti. Il potere riduttivo ex art. 52 R.D. n. 1214/1934 non è esercitabile, non trattandosi di ipotesi di colpa grave. La condanna è quindi fissata in 56.492,19 euro, con rivalutazione e interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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