Inammissibile il ricorso che chiede l’interpretazione diretta del regolamento disciplinare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15532 del 04.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sull’interpretazione del regolamento disciplinare aziendale non è diretto a individuare la migliore interpretazione possibile, ma solo a verificare se quella accolta dal giudice di merito sia una delle possibili alla stregua dei criteri legali di ermeneutica. La parte che censuri l’interpretazione offerta dal giudice territoriale deve trascrivere in ricorso il testo della clausola e allegare lo specifico canone ermeneutico incompatibile con le statuizioni impugnate. In mancanza, la doglianza si risolve in un’inammissibile richiesta di interpretazione diretta da parte della Corte. Il giudizio di proporzionalità tra sanzione disciplinare e addebito è devoluto al giudice di merito ed è sindacabile solo per motivazione assente o affetta da vizi giuridici.
Il Fatto
Un infermiere professionale impugna la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per tre giorni, irrogatagli da un’azienda ospedaliera. Il Tribunale rigetta l’impugnazione; la Corte d’Appello conferma la decisione, escludendo la fondatezza delle censure sulla mancata audizione dei testi indicati dal dipendente e sulla proporzionalità della sanzione.
Il lavoratore ricorre per cassazione con tre motivi, deducendo violazione di norme sul diritto di difesa e sul procedimento disciplinare, il vizio di proporzionalità della sanzione e l’incapacità a testimoniare di un teste. L’azienda resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo si incentra sull’interpretazione dei commi 7 e 8 dell’art. 6 del regolamento disciplinare. La Corte ricorda l’orientamento consolidato secondo cui l’interpretazione del contratto collettivo di ambito territoriale spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione (Cass. n. 156 del 2018; Cass. n. 17716 del 2016). Il principio vale anche per il regolamento disciplinare aziendale.
Il sindacato della Corte non mira a individuare la migliore interpretazione possibile, ma solo a verificare se quella accolta dal giudice del merito sia una delle possibili. Nella specie, il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere in ricorso il testo del regolamento ed evidenziare rispetto ad esso i vizi dei canoni interpretativi. Mancando la trascrizione della clausola e l’allegazione dello specifico canone incompatibile, le censure si risolvono in un’inammissibile richiesta di interpretazione diretta.
Quanto ai testi non ammessi, occorre la prova di un pregiudizio concreto al diritto di difesa, nella specie non prospettato. La Corte richiama la riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. operata dalla legge n. 134/2012 e le Sezioni Unite n. 19881 del 2014 e n. 8053 del 2014: il vizio di motivazione rileva solo quando l’anomalia si traduce in motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile, non nel semplice difetto di sufficienza.
Il secondo motivo, sulla proporzionalità della sanzione, è inammissibile: il relativo giudizio implica un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile solo per motivazione assente o viziata da argomenti inconciliabili o da omesso esame di un fatto decisivo. Nella specie il ricorrente sollecita un inammissibile riesame delle risultanze di causa; spetta in via esclusiva al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento e valutarne l’attendibilità (Cass. n. 4060 del 2023).
Il terzo motivo, sulla presunta incompatibilità a testimoniare, è dichiarato generico e privo di specificità: la Corte d’Appello ha accertato la capacità del teste, non parte del giudizio e privo di interessi in danno del lavoratore. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.